Entrate più severe sul 55%

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L’agenzia delle Entrate è tornata più volte sul tema degli incentivi sugli interventi di risparmio energetico, restringendo il campo della detrazione. Nel fornire la propria versione della norma, il Fisco ha aggiunto un nuovo requisito nel caso in cui i lavori siano svolti da imprese di costruzione o gestione, anche se immobiliari. In particolare, per l’Amministrazione, l’agevolazione viene riconosciuta solo per i fabbricati che vengono utilizzati nell’attività aziendale, cioè solo per “i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”. In particolare due sono i documenti di prassi in cui è stato affrontato l’argomento. Nella risoluzione n. 303/E/2008, l’Agenzia ha sostenuto che l’agevolazione non può essere fruita dalle imprese che fanno interventi agevolativi su “immobili merce”. In questo caso ci si riferisce all’oggetto dell’attività esercitata e non ai cespiti strumentali. Nella risoluzione n. 340/E/2008, invece, le Entrate hanno confermato che l’agevolazione è riferibile solo agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi. Quindi, la detrazione compete elusivamente per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale e non per quelli che, invece, costituiscono anche l’oggetto della predetta attività imprenditoriale (immobili locati a terzi).
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