Entrate. Deducibili le perdite su crediti per errori contabili
Pubblicato il 24 settembre 2018
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Il corretto periodo di competenza della perdita su crediti realizzata da un contribuente è l’arco temporale tra l’apertura della procedura di concordato preventivo e l’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dal bilancio del credito stesso. Inoltre, è possibile procedere alla deduzione della perdita sul credito, presentando una dichiarazione integrativa, sul presupposto della diretta imputazione a patrimonio netto della perdita rilevata per errore nel bilancio d’esercizio.
Queste le due conclusioni a cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 12/2018, resa ad una società sul tema della corretta imputazione della perdita su crediti da debitore soggetto a procedura concorsuale.
Correzione di errore contabile relativo all’imputazione di una perdita su crediti
La società istante, che esercita attività d’impresa in contabilità ordinaria, si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sciogliere due dubbi:
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il primo, relativo all’individuazione del corretto periodo d’imposta di competenza fiscale a cui imputare la perdita su crediti;
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il secondo, sulla possibile deducibilità di tale componente negativo, qualora la contabilizzazione dell’errore sia avvenuta mediante imputazione del relativo componente direttamente a patrimonio netto anziché al conto economico.
La società istante, infatti, dichiara di aver individuato e corretto nel 2017 un errore contabile relativo all’imputazione di una perdita su crediti per la fornitura di beni merce, effettuata nel biennio 2007-2008, a favore di un’altra società.
La società debitrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2008 e la procedura era stata dichiarata esecutiva dal giudice nel 2013, con conseguente scioglimento nell'anno successivo e con cancellazione nel 2015.
Sì alla deduzione in presenza di errore contabile
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 12 del 21 settembre 2018, fa chiarezza sulla corretta imputazione temporale di una perdita su crediti maturata nei confronti di un debitore assoggettato a procedure concorsuali e, al riguardo, richiama quanto stabilito nell’articolo 101, comma 5, del TUIR.
L’Agenzia ricorda che la suddetta disposizione normativa è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'articolo 13, comma 3, del Decreto legislativo n. 147/2015, che ha stabilito che il citato articolo 101, comma 5, si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, se non dedotti a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono tali presupposti, sono comunque deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuente sia l’arco temporale compreso tra l’apertura della procedura di concordato preventivo, avvenuta nel 2008, e l’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dal bilancio del credito stesso che, sulla base di quanto indicato dall’istante, sarebbe l’esercizio 2013 (quesito n. 1).
Integrativa a favore nel caso in cui l’errore sia stato imputato a patrimonio netto
Riguardo alla correzione dell’errore contabile che la società istante afferma di aver compiuto, l’Agenzia ritiene che l’errore contabile commesso possa essere emendato mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore Unico Società di persone 2014 riferita al periodo d’imposta 2013, sul presupposto della rilevazione della correzione di un errore contabile nel bilancio d’esercizio 2017 (quesito n. 2).
Sul punto, si richiama la corretta applicazione dell’articolo 109, comma 4 del TUIR che dispone che si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa, ciò in virtù delle modifiche apportate dal Dl n. 244/2016. Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2016, le disposizioni fiscali sono capaci di dare rilevanza alle nuove modalità di contabilizzazione degli errori contabili contenute nell’Oic 29.
Di qui, la conclusione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la società istante può procedere al “recupero” del componente negativo di reddito attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, sul presupposto della diretta imputazione a patrimonio netto della perdita rilevata per errore nel bilancio d’esercizio.
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