Enti del Terzo Settore, in vigore semplificazione e novità su bilanci, voto e iscrizione al RI
Pubblicato il 05 agosto 2024
In questo articolo:
- Proventi da attività sportive dilettantistiche
- Esclusione dalla responsabilità solidale degli ETS
- Iscrizione nel Registro delle Imprese
- Bilancio per Enti del Terzo Settore, novità
- Partecipazione e voto elettronico
- Nuovi limiti per la nomina dell'Organo di controllo e revisione
- Lavoro Dipendente nelle APS
- Reintegrazione degli associati
- Comunità energetiche e qualifica di ETS
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Sabato 3 agosto 2024 è entrata in vigore la Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024.
La Legge introduce diverse semplificazioni per gli Enti non profit, modificando gli articoli del Codice del Terzo Settore (CTS) con l’obiettivo di facilitare l’organizzazione e il funzionamento degli ETS, inclusi i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Inoltre, la Legge aggiunge nuove disposizioni per risolvere alcune questioni lasciate aperte dalla riforma del Codice del Terzo Settore.
Nello specifico, le modifiche al Dlgs n. 117/2017, volte a semplificare il Codice degli Enti del Terzo Settore in vari ambiti, interessano i seguenti articoli:
- Articolo 6 – Attività diverse
- Articolo 11 - Iscrizione
- Articolo 13 - Scritture contabili e bilancio
- Articolo 24 - Assemblee
- Articoli 30 e 31 - Organo di controllo e revisione legale dei conti
- Articolo 36 - Risorse
- Articolo 41 - Reti associative
- Articolo 47 Iscrizione al RUNTS
- Articolo 48 - Contenuto e aggiornamento RUNTS
- Articolo 101 - Norme transitorie e previsioni per le ONLUNS
Vediamo di seguito le principali novità introdotte dalla Legge n. 104/2024.
Proventi da attività sportive dilettantistiche
I proventi ottenuti attraverso sponsorizzazioni, pubblicità, cessione di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti e gestione di impianti sportivi devono essere destinati ad attività di interesse generale. Questi proventi sono esclusi dal calcolo dei limiti entro i quali è consentito agli enti del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, purché queste siano secondarie e strumentali (art. 6 CTS).
NOTA BENE: Solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) possono continuare ad applicare il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991.
Questa disposizione mira a garantire che i fondi derivanti da attività sportive dilettantistiche siano utilizzati per promuovere il bene comune, incentivando la trasparenza e la responsabilità nell'uso delle risorse.
Esclusione dalla responsabilità solidale degli ETS
Gli Enti del Terzo Settore sono esenti dalla responsabilità solidale per il pagamento delle imposte di successione e donazione, che solitamente ricadono sugli eredi, come stabilito dall'art. 36 del Dlgs n. 346/1990. L’articolo 7 della Legge n. 104/2024 ribadisce ed estende questa esenzione, contribuendo a ridurre il carico fiscale su tali enti.
L’articolo 8 introduce anche la possibilità per gli ETS di ottenere una dispensa dagli obblighi di inventario e apposizione dei sigilli sui beni ereditari, semplificando così le procedure amministrative e burocratiche in caso di successione.
Iscrizione nel Registro delle Imprese
Il nuovo articolo 11 del Codice del Terzo Settore, modificato dalla Legge n. 104/2024, introduce una semplificazione significativa per le imprese sociali.
In particolare, stabilisce che l'iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questa modifica elimina la necessità di una doppia registrazione, riducendo gli oneri burocratici per le imprese sociali.
Inoltre, per le imprese sociali costituite come associazioni o fondazioni, l'iscrizione nel registro delle imprese vale anche ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica. Questo cambiamento facilita il processo di riconoscimento giuridico, rendendo più semplice e veloce l'operatività delle imprese sociali, che possono così concentrarsi maggiormente sulle loro finalità sociali e meno sulle formalità amministrative.
Bilancio per Enti del Terzo Settore, novità
La Legge n. 104 del 4 luglio 2024 introduce importanti modifiche all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, riguardanti la redazione del bilancio degli enti non profit. Queste modifiche mirano a semplificare e rendere più flessibile la gestione finanziaria degli enti del Terzo Settore.
In primo luogo, viene elevato il limite massimo dei proventi complessivi che consente la redazione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica, invece del bilancio di competenza.
Inoltre, viene introdotto un nuovo comma, il 2-bis, che estende la possibilità di adottare il bilancio nella forma di rendiconto per cassa a tutti gli enti del Terzo Settore, inclusi quelli con personalità giuridica, purché i proventi complessivi siano pari o inferiori a 60.000 euro. In questi casi, il bilancio può essere redatto con entrate e uscite in forma aggregata, semplificando ulteriormente le procedure contabili per gli enti di dimensioni minori.
La Legge introduce anche il nuovo comma 3, che consente agli enti del Terzo Settore che operano esclusivamente o principalmente come imprese commerciali, e che non hanno la qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo Settore, anziché secondo le norme del Codice civile. Questo cambiamento offre maggiore coerenza e facilità di gestione contabile per questi enti.
Infine, il comma 5 dell’articolo 13 CTS viene integrato con un nuovo periodo che conferma ulteriormente la possibilità per gli enti del Terzo Settore, operanti principalmente come imprese commerciali senza qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo Settore. Questo rafforza la flessibilità e l’adeguatezza delle norme contabili agli enti stessi.
Infine, la Legge n. 104/2024 prevede anche che i professionisti possano essere delegati al deposito degli atti presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), facilitando così le procedure amministrative.
Partecipazione e voto elettronico
Il nuovo articolo 24 del CTS permette, salvo divieto nello statuto, la partecipazione degli associati alle assemblee tramite mezzi di telecomunicazione e il voto elettronico, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.
Alle stesse condizioni, lo statuto può prevedere il voto per corrispondenza.
Nuovi limiti per la nomina dell'Organo di controllo e revisione
Le lettere e) ed f) dell’articolo 4 della Legge n. 104/2024 introducono significative modifiche agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore (CTS), riguardanti i limiti che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti nelle associazioni e nelle fondazioni del Terzo Settore.
Nel dettaglio, le modifiche ai parametri per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, sia per le associazioni riconosciute che per quelle non riconosciute, includono l'innalzamento dei limiti come segue:
- Attivo patrimoniale: il limite passa da 110.000 euro a 150.000 euro.
- Ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: il limite viene elevato da 220.000 euro a 300.000 euro.
- Numero di dipendenti: il limite viene aumentato da 5 a 7 unità.
Questi nuovi parametri sono volti a ridurre gli oneri burocratici per le associazioni di minori dimensioni, concentrando le risorse di controllo solo dove strettamente necessario.
Per quanto riguarda la nomina obbligatoria del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, applicabile alle associazioni riconosciute, non riconosciute e alle fondazioni del Terzo Settore, i limiti sono stati modificati come segue:
- Attivo patrimoniale: il limite viene incrementato da 1.100.000 euro a 1.500.000 euro.
- Ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: il limite passa da 2.200.000 euro a 3.000.000 euro.
- Numero di dipendenti: il limite sale da 12 a 20 unità.
Queste modifiche rendono il quadro normativo più adeguato alla realtà operativa degli enti del Terzo Settore, facilitando la loro gestione amministrativa e contabile e garantendo un livello di controllo proporzionato alla loro dimensione e complessità.
Di seguito una Tabella che sintetizza i nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti nelle associazioni del Terzo Settore, come stabilito dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore modificati dalla Legge n. 104/2024.
Parametro |
Organo di controllo |
Organo di revisione |
Attivo patrimoniale |
€ 150.000 (precedente: € 110.000) |
€ 1.500.000 (precedente: € 1.100.000) |
Ricavi, rendite, proventi |
€ 300.000 (precedente: € 220.000) |
€ 3.000.000 (precedente: € 2.200.000) |
Numero dipendenti |
7 (precedente: 5) |
20 (precedente: 12) |
Lavoro Dipendente nelle APS
Le associazioni di promozione sociale (APS) possono ora impiegare lavoratori dipendenti o autonomi fino al 20% del numero degli associati o volontari, un notevole incremento rispetto al precedente limite del 5% (art. 36 CTS).
La modifica, introdotta dalla Legge n. 104/2024, mira a fornire maggiore flessibilità operativa alle APS, consentendo loro di avvalersi di un numero più significativo di professionisti per supportare le loro attività.
Questo cambiamento riflette la necessità di adeguare le risorse umane alla crescente complessità e alle dimensioni delle operazioni delle APS, permettendo una gestione più efficiente e professionale delle loro iniziative sociali e promozionali.
Reintegrazione degli associati
Le reti associative del Terzo Settore devono mantenere un numero minimo di 100 associati per garantire la loro iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
In base alle modifiche introdotte dalla Legge n. 104/2024, qualora il numero degli associati scenda al di sotto di questa soglia, le reti associative hanno un anno di tempo per reintegrarlo. Se non riescono a raggiungere nuovamente il minimo richiesto entro questo periodo, rischiano la cancellazione dal RUNTS (art. 41 CTS). Questa disposizione mira a garantire che le reti associative mantengano una base associativa adeguata per sostenere le loro attività e rappresentare efficacemente gli interessi dei loro membri.
Comunità energetiche e qualifica di ETS
Le comunità energetiche (CER), impegnate nella produzione e autoconsumo di energia rinnovabile, possono ora ottenere la qualifica di enti del Terzo Settore (ETS) grazie alle modifiche al Dlgs n. 117/2017. Tuttavia, per ottenere questa qualifica, le CER devono assicurarsi di non essere influenzate in modo dominante dalla pubblica amministrazione (PA).
Le CER si basano su un modello di collaborazione tra vari soggetti (persone fisiche, PMI, enti religiosi, ETS e enti pubblici) che si associano per produrre, accumulare e condividere energia green, costituendo un soggetto giuridico autonomo e senza scopo di lucro. Questo modello, riconosciuto anche dall’articolo 31 del Dlgs n. 199/2021, permette alle CER di operare in un contesto che favorisce la cooperazione attiva, indipendentemente dalla forma giuridica adottata.
L'inserimento tra le attività di interesse generale degli «interventi finalizzati alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo» permette alle CER di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e di beneficiare del quadro fiscale delineato dal Codice del Terzo Settore.
Tuttavia, le CER che includono enti pubblici tra i loro membri devono evitare di essere "sottoposte a direzione e coordinamento o controllate" dalla PA, come previsto dall’articolo 4 del CTS.
NOTA BENE: Ciò significa che le CER-ETS devono strutturarsi in modo da bilanciare il ruolo dei partner pubblici, evitando che questi ultimi esercitino un'influenza dominante.
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