Enti del Terzo settore: definitive le norme di comportamento dell’organo di controllo

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In data 18 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato la versione definitiva delle "Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore", aggiornando il precedente documento del dicembre 2020, al termine della consultazione pubblica conclusasi il 28 gennaio 2026.

Il nuovo testo interviene su ambiti specifici dell’attività di vigilanza, precisando contenuti, modalità operative e poteri dell’organo di controllo negli enti del Terzo settore (ETS), in attuazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). L’aggiornamento si colloca in una fase di consolidamento della riforma, caratterizzata dall’entrata a regime delle disposizioni fiscali e dall’evoluzione delle modalità di controllo sugli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il documento dedica particolare attenzione alla vigilanza su Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) e rafforza il ruolo dell’organo di controllo quale presidio della corretta gestione e del rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le Norme definiscono un quadro organico di best practice professionali, con rilevanza deontologica per i dottori commercialisti, pur potendo essere adottate da tutti i componenti dell’organo di controllo, anche non iscritti all’Albo.

Le Norme disciplinano in modo sistematico le principali aree relative alla nomina, indipendenza e cessazione dei componenti, al funzionamento dell’organo, ai doveri di vigilanza (compresi bilancio, whistleblowing, patrimonio minimo e scioglimento), alla partecipazione agli organi sociali, ai poteri ispettivi e ai rapporti con revisori e altri organi di controllo, nonché agli strumenti di reazione a irregolarità e al contenuto delle relazioni all’assemblea e nel bilancio sociale.

Quadro normativo e natura delle Norme di comportamento

Le Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore trovano il proprio fondamento nell’articolo 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), disposizione che disciplina funzioni, composizione e obblighi dell’organo di controllo negli ETS. La struttura dei compiti attribuiti richiama, per impostazione sistematica, le funzioni di vigilanza previste dall’articolo 2403 del Codice civile per il collegio sindacale delle società non quotate.

Accanto a tali compiti, la normativa del Terzo settore prevede obblighi ulteriori e specifici, connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni speciali del Codice e all’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le Norme pubblicate il 18 febbraio 2026 recepiscono questa duplice dimensione, integrando i principi generali di vigilanza societaria con le peculiarità proprie degli enti del Terzo settore.

Il documento si configura come un corpus autonomo, articolato secondo un’impostazione principles based, che richiede un’applicazione proporzionata alla dimensione, alla complessità organizzativa e alle caratteristiche dell’ente. Le disposizioni assumono rilievo deontologico per i dottori commercialisti, pur potendo costituire riferimento operativo per tutti i componenti dell’organo di controllo.

Resta esclusa l’applicazione diretta alle imprese sociali, disciplinate dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, salvo utilizzo in via analogica ove compatibile.

Nomina, indipendenza e cessazione dei componenti

La prima area disciplinata dalle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore riguarda le regole di costituzione e di permanenza in carica dell’organo di controllo, con particolare riguardo a:

  • Composizione e nomina: la norma definisce i requisiti dei componenti, la procedura di nomina e l’eventuale obbligatorietà dell’organo di controllo a seconda delle soglie dimensionali e delle caratteristiche dell’ente (monocratico o collegiale). La nomina è necessaria, ad esempio, per le fondazioni e per gli enti che superano determinati limiti dimensionali previsti dal Codice del Terzo settore, così come per quelli con patrimoni destinati.
  • Indipendenza e requisiti professionali: i componenti devono possedere requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità, in linea con i principi generali di vigilanza, e sono scelti tra soggetti iscritti ad albi professionali qualificati, quali dottori commercialisti, revisori legali dei conti o altre figure idonee.
  • Incompatibilità: le Norme richiamano posizioni incompatibili con l’incarico di controllo, al fine di evitare conflitti di interesse nell’esercizio delle funzioni vigilanti.
  • Cessazione dall’incarico e passaggio di consegne: è regolato il momento e le modalità di cessazione dell’incarico dei componenti, con particolare riguardo alla chiusura del mandato, alle cause di incompatibilità sopravvenute e alle fasi di passaggio di consegne con i nuovi componenti dell’organo di controllo.
  • Sostituzione dei componenti: le norme dettagliano le situazioni in cui è necessario procedere alla sostituzione dei componenti (ad esempio per dimissioni o cause sopravvenute), nonché le modalità operative per garantire continuità nella funzione di vigilanza.

Queste disposizioni mirano a garantire che l’organo di controllo sia adeguatamente qualificato, indipendente e stabile nel tempo, presupposti essenziali per un’efficace attività di vigilanza sugli ETS.

I doveri di vigilanza e i controlli rafforzati

La parte centrale delle Norme è dedicata ai doveri di vigilanza dell’organo di controllo, che costituiscono il nucleo essenziale dell’incarico ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

L’attività di vigilanza deve essere svolta secondo criteri di professionalità, continuità e proporzionalità, tenendo conto della dimensione, della complessità organizzativa e delle attività concretamente esercitate dall’ente.

In particolare, l’organo di controllo è chiamato a verificare:

  1. L’osservanza della legge e dello statuto, con riferimento sia alla disciplina generale sia alle disposizioni speciali del Terzo settore.
  2. Il rispetto dei principi di corretta amministrazione, valutando la coerenza delle scelte gestionali con le finalità dell’ente.
  3. L’adeguatezza dell’assetto organizzativo, anche in relazione alla natura e alle dimensioni dell’ETS.
  4. L’adeguatezza e il funzionamento del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile.
  5. La corretta redazione del bilancio di esercizio, con particolare attenzione alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Le Norme rafforzano inoltre l’attività di monitoraggio in ambiti specifici, tra cui:

  • la verifica dell’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • la vigilanza sulla rendicontazione sociale, ove prevista;
  • il controllo sull’istituzione e sul funzionamento del canale di segnalazione interna (whistleblowing), ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
  • la vigilanza sulla conservazione del patrimonio minimo negli enti dotati di personalità giuridica;
  • il controllo sulle procedure di scioglimento ed estinzione dell’ente.

Il sistema delineato dal CNDCEC configura un modello di vigilanza integrata, nel quale l’organo di controllo non si limita a una verifica formale degli adempimenti, ma è chiamato a valutare in modo sostanziale la coerenza tra struttura organizzativa, gestione operativa e missione statutaria dell’ente.

Vigilanza sull’implementazione del whistleblowing

Tra le novità di maggiore rilievo figura l’inserimento espresso del whistleblowing nel perimetro dell’attività di vigilanza. Al ricorrere dei presupposti dimensionali previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l’organo di controllo è tenuto a verificare non soltanto l’adozione formale del canale interno di segnalazione, ma anche la sua effettiva funzionalità.

La verifica deve riguardare, in particolare:

  • l’esistenza di procedure idonee a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante;
  • la tracciabilità delle segnalazioni ricevute;
  • l’affidamento della gestione del canale a soggetti adeguatamente formati;
  • l’assenza di situazioni di conflitto di interesse.
Qualora l’organo di controllo riscontri carenze nell’attivazione dei canali interni o anomalie nel sistema di gestione delle segnalazioni, deve formulare apposita segnalazione scritta all’organo amministrativo, al fine di sollecitare l’adozione delle misure correttive necessarie.

Coordinamento con revisore legale e organismo di vigilanza

Le Norme confermano l’obbligo di un flusso informativo periodico e strutturato tra organo di controllo, revisore legale (se nominato) e organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (se presente).

Il coordinamento assume particolare rilievo negli enti soggetti a revisione legale o dotati di un modello di organizzazione e controllo, al fine di evitare sovrapposizioni, assicurare coerenza nel sistema dei controlli e valorizzare le risultanze delle rispettive attività di verifica.

Patrimonio minimo, scioglimento e responsabilità

Le Norme rafforzano in modo significativo la vigilanza sulla conservazione del patrimonio minimo negli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica. In caso di riduzione durevole del patrimonio netto superiore a un terzo rispetto al minimo legale, l’organo di controllo è tenuto a intervenire tempestivamente, sollecitando l’organo amministrativo ad adottare i provvedimenti necessari, quali la ricostituzione del patrimonio, la trasformazione dell’ente o lo scioglimento.

Qualora gli amministratori non provvedano, l’organo di controllo deve attivare i poteri previsti dall’ordinamento, fino alla convocazione dell’assemblea degli associati, assicurando la corretta gestione della fase patologica.

Particolare attenzione è dedicata anche alle ipotesi di scioglimento ed estinzione dell’ente. In tali circostanze, l’organo di controllo deve vigilare sull’accertamento tempestivo della causa di scioglimento, sulla limitazione della gestione alla sola conservazione del patrimonio e sulla corretta attivazione della procedura di devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Il presidio su tali profili si collega direttamente alla responsabilità dell’organo di controllo, che risponde dell’adempimento diligente dei propri doveri di vigilanza, secondo i principi generali dell’ordinamento civile e le disposizioni speciali del Codice del Terzo settore.

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