Enti bilaterali, novità per la riscossione dei contributi

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Enti bilaterali, novità per la riscossione dei contributi

Novità per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti bilaterali, Fondi e Casse arrivano dall’Inps il messaggio n. 1399 dell’8 aprile 2024, che fa seguito alla deliberazione commissariale n. 71 dell’8 ottobre 2023: vediamo di che si tratta.

Enti bilaterali, cosa sono e a cosa servono

Gli enti bilaterali sono organismi paritetici nati su iniziativa di associazioni di datori di lavoro o sindacati appartenenti allo stesso settore lavorativo, la cui origine deriva dunque dalla contrattazione collettiva che ne rappresenta la fonte primaria di regolazione e di indirizzo.

Il D. lgs 276/2003 li configura quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:

  • la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
  • l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
  • la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
  • la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
  • la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
  • lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro
  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

La natura dell’ente bilaterale è perciò quella di favorire i rapporti tra sindacati e datori di lavoro, ponendosi come mediatore degli interessi di entrambe le Parti; di conseguenza, il loro il finanziamento ricade sui datori di lavoro e sui lavoratori stessi, nelle diverse modalità indicate nei contratti collettivi.

La nuova convenzione

Il nuovo schema di Convenzione regolamenta il servizio di riscossione e di riversamento dei contributi versati dai datori di lavoro destinati al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse, nonché di raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Inps dispone, necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.

A seguito dell’approvazione del nuovo schema convenzionale, l’Istituto informa che cesserà gradualmente le attività poste in essere a favore degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse convenzionati in base al precedente schema, garantendo peraltro la continuità del servizio per coloro che procederanno a formalizzare una nuova istanza di convenzione.

Riversamento dei contributi riscossi

In considerazione dell’attività di implementazione delle procedure informatiche sottese alla gestione del servizio di riscossione dei contributi, nella nuova Convenzione sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo; in relazione infatti alla previsione della trattenuta del 2% sul riversamento mensile dei contributi a garanzia del pagamento delle voci di costo di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell’articolo 7 dello schema convenzionale, la misura sarà applicata con le seguenti modalità:

  • per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari 1.902,00 euro (costo annuo di gestione) sommato all’importo del costo rimborsato all’Agenzia delle Entrate con riferimento all’anno precedente alla data di sottoscrizione del testo convenzionale da parte dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa stesso. Dopo il raggiungimento di tale importo l’Istituto non procederà ad ulteriori accantonamenti;
  • per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui invece l’Istituto non è in possesso di dati storici, laccantonamento del 2% verrà effettuato su tutti i versamenti mensili.

Riversamento su più iban

Per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più Iban, il criterio discriminante è dato dalla struttura territoriale Inps indicata sul modello F24 all’atto del versamento; in tal modo è possibile per il soggetto convenzionato gestire la destinazione degli importi riversati dall’Inps, fornendo ai datori di lavoro le opportune indicazioni.

e' dunque possibile destinare gli importi secondo l’articolazione provinciale/regionale dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa mediante accredito su specifico Iban comunicato all’Istituto, non assumendo rilevanza né la struttura territoriale Inps di competenza della matricola/posizione aziendale, né la sede legale del datore di lavoro.

NOTA BENE: Condizione necessaria per il corretto funzionamento di tale meccanismo è l’indicazione da parte del datore di lavoro della struttura territoriale Inps all’atto della compilazione del modello F24.

L’Inps procederà dunque al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa nei propri confronti, effettuata attraverso la procedura Durc on line.

La Convenzione ha efficacia dal novantesimo giorno successivo al perfezionamento della relativa sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, e può essere rinnovata per un ulteriore triennio una sola volta.

Come aderire

Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse interessati ad aderire alla nuova Convenzione possono inviare apposita istanza utilizzando il modello allegato al messaggio alla Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, all’indirizzo PEC: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it nonché, per conoscenza, alla casella e-mail: convenzioni.entibilaterali@inps.it.

Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse che usufruiscono dell’attuale servizio reso per il tramite dell’Agenzia delle Entrate dovranno formulare l’istanza di convenzionamento entro 60 giorni dall’8 aprile 2024.

Allegati

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