Ente estero senza stabile organizzazione: non è sostituto d’imposta

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Ente estero senza stabile organizzazione: non è sostituto d’imposta

La risposta n. 449 del 25 giugno 2021, fornita dall’Agenzia delle Entrate, riguarda un caso di un ente straniero arrivato in Italia nel 2020, che ha sottoscritto un contratto di prestazione occasionale con 30 traduttori per supportare il personale straniero. I traduttori sono stati remunerati attraverso un conto corrente aperto, presso la filiale di una banca, da un funzionario dell’organizzazione stessa.

Viene chiesto come regolarizzare il fatto che non ha provveduto a nominare un rappresentante fiscale in Italia.

L’Amministrazione finanziaria fa presente che i soggetti come l’organizzazione istante, ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/1973, possono assumere la veste di sostituti d’imposta anche se non residenti, ma soltanto in relazione ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. In mancanza di tali condizioni l’obbligo decade.

Quindi, solo in presenza di una stabile organizzazione ovvero una base fissa in Italia sarà possibile richiedere il codice fiscale e ad adempiere ai conseguenti obblighi relativi ai sostituti d'imposta (versamento delle ritenute, certificazione degli emolumenti e di presentazione del modello 770).

La richiesta di codice fiscale va effettuata con il modello AA5/6 - Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione, prestando attenzione alle istruzioni relative ai soggetti non residenti.

L’Agenzia, poi, indica le sanzioni che dovrà versare l’ente in qualità di sostituto (e cioè con stabile organizzazione nel territorio) se non ha adempiuto ai relativi obblighi di versamento e presentazione delle dichiarazioni.

In assenza di stabile organizzazione in Italia, l'istante potrebbe assolvere agli adempimenti fiscali per i compensi erogati solo dopo aver assunto la qualifica di sostituto d'imposta.

Per quanto riguarda i compensi erogati precedentemente, sarà il collaboratore occasionale a dover dichiarare in Italia gli emolumenti percepiti.

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