Energy Release 2.0: approvate nuove regole operative MASE

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato le regole operative del meccanismo Energy Release e gli schemi di contratto per l’anticipazione triennale dell’energia rinnovabile e la sua restituzione ventennale da parte del GSE.

Il decreto direttoriale n. 72 del 19 novembre 2025 favorisce nuovi investimenti in capacità rinnovabile e riduce i costi per le imprese energivore, che nel triennio 2025-2027 potranno accedere a energia a prezzo calmierato di 65 €/MWh. I contratti di anticipazione saranno stipulati entro il 2025, con erogazione dell’energia dal 1° gennaio 2025.

Nel 2026 partirà la procedura competitiva per assegnare la realizzazione degli impianti necessari alla restituzione dell’energia anticipata, da completare entro 40 mesi, in linea con gli obiettivi nazionali sulle rinnovabili e la sicurezza energetica.

Finalità

Il decreto Mase del 19 novembre 2025 nasce per attuare un meccanismo che permette alle imprese energivore (singole o aggregate):

  1. di ricevere dal GSE un’anticipazione di energia rinnovabile per 36 mesi. L’energia è fornita a un prezzo definito dal GSE e deve essere successivamente restituita nel corso di 20 anni, dopo l’entrata in esercizio di nuova capacità rinnovabile realizzata dall’impresa;
  2. di impegnarsi a sviluppare nuova capacità FER pari almeno al doppio dell’energia anticipata. La misura ha l’obiettivo di accelerare gli investimenti in nuovi impianti rinnovabili da parte delle imprese energivore.
  3. di operare attraverso contratti per differenza a due vie (CfD). Questi regolano sia l’anticipazione sia la restituzione, garantendo trasparenza e assenza di sovracompensazione.

Le Regole Operative aggiornate, a cui fa riferimento il Dd 19 novembre 2025, disciplinano il funzionamento del meccanismo noto come Energy Release 2.0, nato per sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica e favorire, al tempo stesso, lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in Italia.

Queste regole danno attuazione al decreto 23 luglio 2024 n. 268, successivamente modificato dal quello del 29 luglio 2025 n. 204, che ha recepito le osservazioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato

Anticipazione triennale e restituzione ventennale

Il cuore del sistema prevede che le imprese energivore possano ricevere dal GSE, per il triennio 2025–2027, una anticipazione di energia elettrica rinnovabile a un prezzo calmierato pari a 65 €/MWh.

Questa energia viene fornita tramite un contratto per differenza a due vie, che regola mensilmente il differenziale tra il prezzo calmierato e i prezzi di mercato dell’energia.

L’energia anticipata è accompagnata dalle Garanzie di Origine, anch’esse trasferite alle imprese per il periodo considerato.

In cambio, le imprese si impegnano a:

  1. realizzare nuova capacità rinnovabile in misura pari almeno al doppio dell’energia ricevuta dal GSE;
  2. restituire, nell’arco dei 20 anni successivi all’entrata in esercizio degli impianti, la stessa quantità di energia ricevuta, insieme alle relative GO;
  3. restituire anche l’eventuale Vantaggio Residuo, calcolato secondo le formule indicate nel documento, che serve ad evitare ogni forma di sovracompensazione.

Questo schema consente, da un lato, di offrire alle imprese energia a prezzo stabile e competitivo e, dall’altro, di accelerare la crescita della produzione nazionale da fonti rinnovabili.

Nuova capacità da realizzare

La nuova capacità deve essere sviluppata mediante:

  • nuovi impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici con potenza minima ≥ 200 kW,

oppure

  • interventi di potenziamento o rifacimento su impianti esistenti che aumentino la potenza di almeno 200 kW.

Le Regole Operative definiscono in dettaglio la metodologia per calcolare la potenza minima che ciascun soggetto deve realizzare, sulla base di:

  • energia ricevuta in anticipazione;
  • ore equivalenti di funzionamento della fonte prescelta (fotovoltaico, eolico, idroelettrico);
  • ripartizione percentuale delle fonti nel portafoglio impiantistico del cliente.

NOTA BENE: Gli impianti devono entrare in esercizio entro 40 mesi dalla firma del contratto, un termine pensato per mantenere allineato il meccanismo agli obiettivi climatici e al fabbisogno del sistema elettrico.

Sistema delle garanzie

Per tutelare il corretto utilizzo delle risorse e assicurare la realizzazione degli impianti, le imprese devono prestare:

1. Una garanzia incondizionata

È una garanzia annuale, escutibile a prima richiesta, pensata per coprire:

  • l’energia anticipata,
  • l’obbligo di realizzazione degli impianti,
  • il valore delle GO connesse.

La garanzia deve essere costituita entro il 28 febbraio 2026 e può assumere la forma di:

  • fideiussione bancaria/assicurativa, oppure
  • deposito cauzionale infruttifero.

2. Una garanzia collettiva

Il GSE trattiene 3 €/MWh dai differenziali riconosciuti alle imprese. Questa trattenuta alimenta un fondo collettivo di garanzia, utilizzabile in caso di inadempimento di uno o più partecipanti.

Rimodulazione e verifiche

Le imprese possono chiedere in riduzione la quantità di energia assegnata, con aggiornamento automatico:

  • dei corrispettivi del contratto a due vie,
  • del numero di GO,
  • della nuova capacità da realizzare.

Il GSE effettua inoltre verifiche annuali, basandosi sui dati dei consumi comunicati da CSEA. Se i consumi risultano inferiori all’energia anticipata, il GSE può rimodulare l’assegnazione.

Funzionamento del contratto a due vie

Il contratto a due vie è il meccanismo finanziario centrale dell’Energy Release 2.0. Serve a garantire che, per tutto il periodo di anticipazione (2025–2027), l’impresa energivora paghi un prezzo stabile e calmierato per l’energia rinnovabile che riceve, indipendentemente dall’andamento del mercato.

È un meccanismo simmetrico: quando il mercato è più caro, il GSE compensa l’impresa; quando il mercato è più economico, l’impresa compensa il GSE.

Il contratto a due vie è strettamente legato anche alle Garanzie Incondizionate e alla Garanzia Collettiva, perché:

  • se l’impresa non paga le somme dovute al GSE, il GSE escute la garanzia incondizionata;
  • se i debiti superano tale importo, interviene la garanzia collettiva alimentata con la trattenuta di 3 €/MWh.

Procedura competitiva per la restituzione

Nei primi mesi del 2026 sarà avviata una procedura competitiva per individuare i soggetti (che possono essere anche terzi delegati) incaricati di realizzare gli impianti necessari alla restituzione dell’energia.

Una volta aggiudicata la procedura, i soggetti selezionati firmeranno il Contratto di Aggiudicazione, assumendo:

  • l’obbligo di costruire la nuova capacità,
  • l’obbligo di restituire energia, GO e Vantaggio Residuo.
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