Energia fonti agroforestali, tassazione forfettaria con prevalenza

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Energia fonti agroforestali, tassazione forfettaria con prevalenza

Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 al trattamento fiscale delle attività di produzione e di cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la risoluzione n. 54/E del 18 luglio 2016, a chiarire i dubbi più frequenti sorti sull'argomento.

Il comma 910 dell'art. 1 della Legge 208/2015 ha infatti messo a regime la tassazione forfetizzata della produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali: una norma che avrebbe dovuto trovare applicazione solo in via provvisoria per gli anni 2014 e 2015.

Secondo tale disposizione normativa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fino a 2.400.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario. Tali attività sono, quindi, tassate su base catastale, nel presupposto però che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse, così come precisato nella circolare 32E/2009.

Requisito della prevalenza

Specifica la risoluzione 54/E/2016 che il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse e ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre i 2.400.000 kWh, va assoggettata a tassazione forfettaria, sempre a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza (coefficiente di redditività pari al 25%).

L'Agenzia conclude, poi, asserendo che in assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d'impresa.

Pertanto, l’applicazione di un regime fiscale invece di un altro - scegliendo tra quello agrario, forfetario o ordinario – è subordinata alla quantità di calore e/o elettricità in totale forniti e al rispetto del principio di prevalenza.

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