Emissione della nota di variazione a seguito di fallimento o liquidazione giudiziale

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Qualora successivamente all’emissione di una fattura il cliente venga dichiarato fallito o ammesso alla procedura di liquidazione giudiziale, quasi sempre l’emittente la fattura non vedrà soddisfatto il proprio credito. Da tale considerazione nasce l’esigenza per il cedente di recuperare l’Iva pagata sulla cessione ed annullare il ricavo non conseguito. Il legislatore ha previsto che per le procedure apertesi successivamente alla data del 26 maggio 2021, non è più necessario attendere la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale.

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