Emersione 2012. Permesso per attesa occupazione anche con tardivo pagamento di contributi

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A seguito di apposito quesito, il Ministero dell’Interno, con nota prot. 4913 del 7 agosto 2014 - con riferimento alla procedura di emersione di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 - ha ricordato che, come precisato dalla circolare ministeriale n. 4417 del 10.7.2013, in caso di rigetto per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, il lavoratore straniero potrà ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora sia verificato il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per almeno sei mesi, oltre al pagamento del contributo forfettario di euro 1000 e l’attestazione della presenza sul territorio nazionale almeno al 31.12.2011, rilasciata da un organismo pubblico.

Tuttavia, su conforme parere dell’INPS, il Ministero dell’Interno adesso ritiene che il pagamento tardivo dei contributi consenta il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.
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