Emergenza Covid-19, il contributo regionale non è imponibile
Pubblicato il 30 luglio 2021
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Il contributo concesso dalla Regione che risulta riconducibile agli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» non concorre a determinare la base imponibile, né ai fini dell'IRES, né ai fini dell'IRAP.
Così, si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 521 del 29 luglio.
Il dubbio è stato sollevato da un contribuente che ha ricevuto un finanziamento bancario parzialmente coperto da un contributo regionale a fondo perduto corrisposto per far fronte all’emergenza da Covid-19.
L’istante chiede se anche tale sovvenzione, erogata dall’ente territoriale, possa essere considera esente da tassazione alla stregua dei contributi a fondo perduto riconosciuti dallo Stato a sostegno degli operatori danneggiati dal Coronavirus.
Decreto Ristori, contributi Covid-19 non imponibili
L’Agenzia parte dall’analizzare il decreto Ristori che all’articolo 10 bis prevede che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Nel caso di specie, il contributo erogato dalla Regione risulta riconducibile agli aiuti erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in quanto tale, rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 bis del Dl Ristori, appartenendo alla categoria dei contributi di "qualsiasi natura" e "da chiunque" erogati ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, "indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione".
Pertanto, secondo l’Agenzia, a tale contributo regionale risulta applicabile il regime di esenzione Ires e Irap, previsto dall’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020.
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