Elusione o risparmi, dilemma dei giudici
Pubblicato il 14 aprile 2006
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Appurata la consistenza dell’attuale norma antielusiva – articolo 37-bis del Dpr n. 600/73 – rispetto all’innescato dibattito di giurisprudenza sui rapporti tra il diritto civile e l’elusione, l’autore dell’intervento affonda il suo ragionamento sul reale fondamento dell’affermazione giurisprudenziale di nullità del contratto, motivato da sole ragioni fiscali, per difetto di causa concreta, in settori che la norma antielusiva proprio non tocca. Pur immaginando un seguito delle recenti pronunce di Cassazione su operazioni di dividend washing, esse potranno produrre effetti solo per operazioni dei contribuenti poste in essere prima che entrasse in vigore la norma antielusiva appena richiamata (articolo 37-bis del Dpr n. 600/73). Resta invece oscura la fondamentale distinzione tra elusione tributaria e lecito risparmio d’imposta, il cui discrimine viene accuratamente evitato dagli stessi giudici di legittimità. Il contribuente che, di diritto, sceglie la via fiscalmente meno onerosa, non è seriamente contestabile, ma gli si debbono porre dei limiti comportamentali, che , con le decisioni sulla “causa concreta”, individua nella serietà delle ragioni extrafiscali che egli persegue. Un approdo a dir poco fuorviante e pericoloso, teso com’è a risolvere l’elusione tributaria nella sola mancanza delle “valide ragioni economiche”, omettendo una coraggiosa presa di posizione sulla natura del vantaggio fiscale ottenuto, il cui apprezzamento non va ad ogni costo pretermesso, tralasciato. L’elemento delle “valide ragioni economiche” è spurio, perciò dovrebbe esser considerato sempre irrilevante. Dal che deriva un istintivo quesito finale: perché, dimostrati l’aggiramento e la contrarietà allo spirito della legge del risparmio d’imposta, questo dovrebbe, per il legislatore che non lo ha tolto di mezzo, consolidarsi comunque solo per esser stato ottenuto perseguendo, incidentalmente, “valide ragioni economiche”?.
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