Elenco clienti “correggibile”
Pubblicato il 19 agosto 2006
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Il dl 223/06 (articolo 37, commi 8 e 9) ha reintrodotto l’obbligo di presentare, solo online, gli elenchi Iva clienti e fornitori. In caso di violazioni, il sistema sanzionatorio prevede per gli elenchi le stesse regole stabilite per la comunicazione Iva. Infatti, nella circolare 28/E/2006 si precisa che per regolarizzare eventuali violazioni relative agli elenchi è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/97.
Sempre con riferimento alle novità introdotte dal Dl Bersani e le relative spiegazioni contenute nella circolare agenziale n. 28, si fa presente che in materia di aree edificabili le misure introdotte dal decreto legge non possono riguardare il passato. Pertanto, con riferimento al nuovo concetto di edificabilità si precisa che la disposizione si rende applicabile a partire dal 4 luglio (data di entrata in vigore). In analogia con le disposizioni tributarie che non hanno effetto retroattivo, anche il nuovo concetto di edificabilità dunque non potrà essere utilizzato per mascherare norme innovative con efficacia retroattiva.
Infine, in merito alla presunzione introdotta dall’articolo 35, comma 13, la residenza del soggetto estero viene localizzata in Italia, ai fini fiscali, con la conseguenza che egli andrà tassato per il reddito ovunque prodotto e non solo per le eventuali plusvalenze di titoli (realizzate in regime Pex).
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