Elenchi online a fine mese per l’incrocio dei dati Iva
Pubblicato il 10 aprile 2008
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Entro il giorno 29 di questo mese, i contribuenti Iva che hanno effettuato nel 2007 operazioni attive o passive certificate da fattura dovranno inviare per via telematica i relativi elenchi clienti e fornitori. Fanno eccezione i soggetti in regime di franchigia. Quest’anno l’adempimento riguarda anche i professionisti, indipendentemente dal volume dei compensi contabilizzati, e gli imprenditori persone fisiche o società di persone che per il 2005 hanno dichiarato ricavi fino a 309.874,14 euro, se effettuano cessioni di beni. La scadenza interessa infine anche le operazioni commerciali realizzate da Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico, esonerati lo scorso anno. Restano invece fuori dagli elenchi:
a. le fatture emesse verso privati,
b. le operazioni relative a fatture (emesse o ricevute) di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente,
c. le operazioni relative a fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva,
d. le operazioni relative a fatture ricevute che, pur contenendo l’indicazione separata dell’Iva, sono state registrate senza distinguere l’imponibile e l’imposta per non esser stata esercitata la detrazione,
e. le operazioni relative a fatture emesse da soggetti esonerati dall’obbligo della fatturazione, annotate cumulativamente nel registro dei corrispettivi,
f. le note di variazione emesse e ricevute nell’anno di trasmissione ma che riguardano anni precedenti. La prova della presentazione degli elenchi – che, ricordiamo, vanno “esibiti” unicamente via Internet o Entratel, direttamente o tramite intermediari abilitati alla trasmissione – è la comunicazione di avvenuta ricezione del file telematico (consultabile nella sezione “ricevute” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it o richiesta a qualsiasi ufficio delle Entrate) trasmessa all’utente che ha effettuato l’invio. Rientrano nel termine anche gli elenchi trasmessi entro la scadenza ma scartati dal servizio on-line, purché ritrasmessi in cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della comunicazione di scarto.
La sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro – che, in ogni caso, è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso - scatta per omesso invio o dati incompleti o non veritieri.
Dal 2009 sarà necessario indicare il codice fiscale, adempimento utile ai clienti più che ai fornitori (per i quali il dato è in fattura) per rispondere all’esigenza – dettata dalla circolare 53/2007 - di “reperire, con tutti i mezzi a sua disposizione, il codice fiscale e l’eventuale partita Iva dei clienti”.
Per Onlus, associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato manca, però, il decreto dell‘Economia previsto dall’articolo 15, comma 3-ter del Dl 81/07, che avrebbe dovuto esser varato entro la metà del mese di settembre 2007.
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