Elementi sintomatici elusione fiscale Il giudice deve vagliarli
Pubblicato il 14 aprile 2017
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Il giudice di merito è tenuto a verificare concretamente gli elementi sintomatici, allegati dall'Amministrazione finanziaria, di un comportamento elusivo. Solo in tal modo può negare o dare conferma alla legittimità del provvedimento da quest’ultima emesso.
Disegno elusivo ed alterazione schemi negoziali Prova all'Amministrazione
Costituisce condotta abusiva, l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco; sicché il divieto di siffatte operazioni non opera, qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta. Fermo restando, comunque, che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo, che delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti al solo fine di pervenire quel determinato risultato fiscale.
E’ tutto quanto si legge nell’ordinanza con cui la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrare, avverso la pronuncia di merito con cui era stato annullato, su impugnazione del contribuente, un avviso di accertamento che disconosceva l’Iva sugli acquisti indebitamente detratta da una società. In particolare l’Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto il carattere elusivo della realizzazione e vendita degli unici due immobili della società, ai soci della stessa; operazione ritenuta priva di una valida ragione economica e posta al solo scopo di conseguire un risparmio di imposta.
Vantaggio fiscale Deve risultare da elementi oggettivi sintomatici
Affermano in proposito i Giudici Supremi – riprendendo l’orientamento formatosi a livello comunitario – che, affinché si possa parlare di pratica abusiva, occorrono due condizioni:
- da un lato, le operazioni devono, nonostante l’applicazione formale delle disposizioni previste dalla normativa nazionale, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all'obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni;
- dall'altro, deve risultare da un insieme di elementi oggettivi, che lo scopo essenziale dell’operazione controversa, sia l’ottenimento del vantaggio fiscale.
Nel caso di specie – conclude la Corte con ordinanza n. 9610 del 13 aprile 2016 – la Ctr non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, laddove si è limitata, genericamente, ad affermare che sussistevano valide ragioni alla base delle operazioni contestate – sull'assunto che chiunque deve poter tentare di fare impresa – con conseguente liceità dell’utilizzo degli strumenti giuridici all'uopo necessari. Non ha invece dato alcun rilievo, erroneamente, ai diversi elementi sintomatici della sussistenza dell’abuso (puntualmente allegati dall'Ufficio fiscale).
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