Edilizia, rivisitato il contributo APE
Pubblicato il 12 febbraio 2018
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La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili , con comunicato del 7 febbraio 2018, ha reso noto che è stato stipulato, in data 31 gennaio 2018, un accordo fra ANCE, Associazioni cooperative e artigiane e Feneal - UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL, relativo alla revisione della contribuzione al fondo nazionale APE per alcuni territori ed alla modifica del contributo minimo APE.
La nuova contribuzione ha decorrenza retroattiva dal mese di ottobre 2017, per cui le Casse Edili dovranno effettuare un ricalcolo dei contributi dovuti al fondo nazionale rispetto a quanto già versato.
Il comunicato evidenzia, altresì, che la revisione del contributo minimo, rapportato alla contribuzione APE in ciascun territorio, decorre dal mese di gennaio 2018, determinando la necessità di un immediato adeguamento delle procedure per la ricezione delle denunce già dal corrente mese.
Si rammenta che il contributo minimo APE non si applica nei seguenti casi:
- inizio rapporti di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
- termine rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre Casse Edili.
- eDotto.com – Edicola del 13 dicembre 2017 – CNCE, adempimenti APE 2018 – Schiavone
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