Edilizia Riduzione contributiva 2016
Pubblicato il 11 agosto 2016
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Entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve confermare o rideterminare la misura dello sgravio contributivo nel settore dell’edilizia, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Decorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all'adozione del decreto - si applica la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.
Poiché entro il 31 luglio 2016 non è intervenuto il decreto in questione, l’INPS, con messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016, ha comunicato che a decorrere dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.
Per quanto concerne le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, l’Istituto rinvia ai criteri illustrati con la circolare n. 52/2016.
Posto che lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016, ricorda il messaggio che le istanze per l’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente all’anno 2016 vanno inviate telematicamente avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Qualora il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l’anno 2016 o modificarne la misura rispetto all’anno 2015, l’INPS provvederà a recuperare gli importi non spettanti, oppure fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.
- eDotto.com – Edicola del 18 marzo 2016 - Riduzione contributiva 2015 imprese edili – Schiavone
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