Riduzione contributiva 2015 imprese edili
Pubblicato il 18 marzo 2016
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Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015, assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato, per l’anno 2015, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%.
L’INPS, con circolare n. 52 del 17 marzo 2016 ha riepilogato la normativa che regola la materia ed ha fornito indicazioni relative alle modalità operative.
Modalità operative
Le istanze per la riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 devono essere inviate telematicamente avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”, e saranno definite entro il giorno successivo.
In caso di esito positivo del controllo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016.
Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016.
Poiché trattasi di riduzione contributiva riferita al 2015, dovrà essere utilizzato il codice L207, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Per gli operai non più in forza, nell’UniEmens non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero, e dovrà essere valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.
Evidenzia la circolare INPS n. 52/2016, che i datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015, fino al 15 maggio 2016.
- eDotto.com – Edicola del 18 agosto 2015 - Riduzione contributiva nell’edilizia per l’anno 2015 – Redazione eDotto
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