Edilizia, posa in opera senza “reverse charge”

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In data 16 giugno l’agenzia delle Entrate ha emanato due risoluzioni con cui si fa chiarezza sulla materia del reverse charge. Le Entrate rispondendo a due interpelli forniscono alcune indicazioni di principio: - nel settore edile, l’inversione contabile opera solo quando si realizzano beni diversi rispetto al complesso di quelli impiegati; - ai fini della qualificazione del rapporto giuridico come contratto d’appalto, prestazione d’opera o fornitura con posa in opera è necessario attribuire rilevanza non tanto alla denominazione attribuita al contratto, ma agli effetti da questo prodotti secondo le intenzioni delle parti, espresse dalla clausola contrattuale.

Con risoluzione n. 245/E, le Entrate, rispondendo ad una società che svolge attività di manutenzione su impianti esistenti o istallazioni di impianti nuovi e che non fattura direttamente al cliente finale ma ad un’altra società che opera nel settore, ribadisce che il meccanismo del reverse charge vale solo per le prestazioni che interessano beni immobili e non servizi realizzati su strutture quali navi e piattaforme galleggianti. Nel caso di manutenzione di estintori e altra attrezzatura antincendio, si specifica, che i relativi subappalti devono essere assoggettati al regime dell’inversione contabile solo se i materiali mobili oggetto di manutenzione fanno parte di un impianto complesso istallato su un immobile e la manutenzione riguarda l’intero impianto.

Con risoluzione n. 246/E, l’Agenzia, analizzando il quesito posto da una società che svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti non metalliferi per l’edilizia, come argilla espansa, altre malte e calcestruzzi non refrattari, risponde che l’attività di posa in opera dei materiali prodotti deve essere assoggettata a Iva con modalità ordinaria, dal momento che essa riveste natura accessoria rispetto alla fornitura. Ciò anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata da terzi a seguito di un contatto di appalto o subappalto. Quando, invece, l’attività va oltre la semplice posa in opera e si inquadra tra quelle appartenenti al settore edile, allora scatta l’obbligo di applicare il meccanismo del reverse charge. La società dovrà, comunque, comunicare alle Entrate l’ulteriore attività svolta.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Anche i produttori a rischio reverse – Rosati

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