Edilizia popolare. Sgravi per gli atti di trasferimento della proprietà che segue il diritto di superficie

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Gli atti che sono frutto di una convenzione tra il Comune e il titolare di un alloggio per il trasferimento di proprietà dell’area inclusa nel piano di zona consortile per l'edilizia economica e popolare, già concessa in diritto di superficie alla cooperativa che vi aveva realizzato un fabbricato assegnando ai soci la proprietà superficiaria degli alloggi, possono essere ricondotti tra gli atti attuativi dei piani di edilizia economica e popolare e, così, essere soggetti al regime di favore di cui all’articolo 32 del Dpr 601/1973.

Essi, dunque, scontano l’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

Lo precisa la risoluzione n. 17/E del 16 febbraio 2015, con la quale l’Amministrazione finanziaria risponde al quesito di un contribuente circa l’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” agli atti riguardanti la cessione di aree già concesse in diritto di superficie agli assegnatari degli alloggi.

Ripristinato il regime fiscale di favore 

Nel documento di prassi si specifica che le suddette agevolazioni si possono applicare solo alla fattispecie dell’acquisto di edifici e non invece all’acquisto di aree.

Tuttavia, si ribadisce che nella formulazione più recente dell’articolo 10, comma 4 del Dlgs 23/2011 è stata prevista la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie riferite agli atti costitutivi e traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso.

Di conseguenza, agli atti di cessione delle aree già concesse in diritto di superficie stipulati a partire dal 1° gennaio 2014 non si applica più l'imposta fissa di registro, ferma restando l'esclusione dall'Iva.

Ma, il successivo intervento legislativo apportato dal Dl n. 133/2014 ha modificato il citato articolo 10, comma 4, del Dlgs n. 23/2011, escludendo dalla soppressione delle agevolazioni alcune previsioni di favore, fra cui quelle dell'art. 32 del Dpr n. 601/1973.

Dunque, vengono ripristinate le agevolazioni sulle aree acquisite per esproprio dai Comuni per l'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare, concesse in diritto di superficie per la edificazione di case di tipo economico e popolare.

Tali agevolazioni, secondo l’Agenzia delle Entrate, si possono ritenere applicabili anche agli atti di cessione delle stesse aree già concesse in diritto di superficie.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 - Edilizia popolare con gli sgravi - Rosati
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Agevolata la proprietà «piena» - Busani

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