Edilizia popolare con agevolazioni fiscali
Pubblicato il 05 ottobre 2016
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L'applicazione del regime agevolativo previsto dall’articolo 32 del Dpr 601/1973, con imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipocatastali, vale anche nel caso di trasferimento di aree da destinare a edilizia economica e popolare, nel caso in cui le superfici edificabili non siano state acquistate dal Comune previa apposita procedura di espropriazione, ma con un atto di compravendita.
Lo specifica l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 87 del 4 ottobre 2016, rispondendo ad una istanza di interpello mossa proprio con il fine di conoscere il trattamento fiscale da applicare ai trasferimenti di proprietà di aree ricomprese nel Peep approvato dal Comune.
Regime fiscale di favore anche senza esproprio
Nella risoluzione n. 87/E/2016 si chiarisce che, ai fini della fruibilità del regime di favore, non è di ostacolo la circostanza che il Comune non proceda all’esproprio delle aree comprese nel Peep, come previsto dall’articolo 35, comma 2, Legge 865/1971, ma acquisti dagli attuali proprietari, tramite una compravendita, le aree che saranno trasferite a favore del soggetto attuatore (impresa che poi svilupperà l'intervento di edilizia residenziale pubblica).
Ciò in quanto con una recente norma interpretativa, il legislatore ha specificato che le agevolazioni di cui all'articolo 32 del Dpr 601/1973 si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
In conclusione quindi, sia il trasferimento delle aree a favore del Comune che la successiva cessione a favore del soggetto attuatore, previsti dalla convenzione, possono beneficiare dell'applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipocatastali, indipendentemente dal fatto che l'acquisizione da parte del Comune avvenga con una ordinaria compravendita di diritto privato o mediante una procedura espropriativa.
Non rileva, dunque, il titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali per l'applicazione del regime di favore previsto dall'articolo 32 del Dpr 601 del 1973.
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