Edifici storici, imprese senza sconti
Pubblicato il 04 agosto 2006
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I chiarimenti delle Entrate nella risoluzione 99, del 3 agosto 2006, riguardano la determinazione del reddito degli immobili posseduti dalle società. L’Agenzia sostiene che per i fabbricati strumentali di interesse storico-artistico, posseduti dalle imprese, non sia possibile determinare il reddito applicando la minore tariffa d’estimo ai sensi dell’articolo 11 della legge 413/1991. Così decidendo, il Fisco smentisce un’interpretazione diffusa, secondo la quale la tassazione sulla base della minore rendita catastale poteva essere applicata a tutti i fabbricati di interesse storico e artistico concessi in locazione o utilizzati direttamente, prescindendo dal soggetto risultante proprietario.
Sono più d’uno i rimedi a disposizione dei contribuenti società e imprese che, in sede di dichiarazione dei redditi Unico 2006, hanno assunto il reddito per il base alla minore tra le tariffe d’estimo, per i fabbricati d’interesse storico e artistico con vincolo diretto (legge 1089/1939) strumentali per natura (concessi, cioè, in locazione), ora che le Entrate sono di diverso avviso. Possono, ad esempio, rideterminare il reddito dei fabbricati storici locati assumendo i costi e i ricavi effettivi e tralasciando la rendita catastale. Analogamente devono procedere ai fini dell’Irap. La maggiore imposta dovuta può essere versata con il codice tributo ordinario, ma sono dovuti gli interessi (2,5% per i giorni trascorsi tra la data di scadenza del versamento e quella dell’effettivo pagamento). E’ anche dovuta la sanzione ridotta pari al 3,75% della maggiore imposta versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data d’omissione del versamento; sanzione che sale al 6% della maggiore imposta dovuta se la regolarizzazione sarà eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno in corso. Una volta effettuato il pagamento, il suggerimento è di chiedere il rimborso (articolo 38 del Dpr 602/73), per insistenza dell'obbligo del versamento; infatti, si ritiene che il reddito dei fabbricati strumentali di interesse storico e artistico, ancorchè posseduti dalle imprese, debba essere legittimamente determinato in virtù della minore tariffa d'estimo ai sensi dell'articolo 11 della citata legge 413. In relazione alla dichiarazione dei redditi, non si presentano questioni sulle sanzioni, poiché il termine ancora non scade, quindi entro il prossimo 31 ottobre potrà esser predisposta la dichiarazione, indicando il reddito dei fabbricati storici, fissato secondo le regole del reddito d’impresa. Se il contribuente non intende rimediare, potrà subire l’azione di accertamento e una sanzione dal 100 al 200 per cento della differenza.
- ItaliaOggi, p. 30 – Case storiche, tassazione ordinaria – Liburdi
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