Ecosismabonus. Senza requisiti le agevolazioni restano separate

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Ecosismabonus. Senza requisiti le agevolazioni restano separate

La locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.

Se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come “parti comuni” e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 419 del 2020, fornisce molti chiarimenti sull’agevolazione ecosismabonus per interventi su parti comuni di edifici (decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Tra le precisazioni: l’agevolazione compete in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce.

Sismabonus, le pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa

L’Agenzia ricorda che l'articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, stabilisce che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 - finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (cd. ecosismabonus) - spetta, in alternativa alle detrazioni previste, rispettivamente, dal comma 2-quater del medesimo articolo 14 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio (cd. ecobonus), e dal comma 1-quinquiesdell'articolo 16 (cd. sismabonus) del citato decreto n. 63 del 2013, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione, che si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce.

Nel caso di specie, il corpo principale è costituito da un'unità abitativa A/4 e due edifici accatastati autonomamente ma di carattere pertinenziale. Ultimati i lavori due unità verranno accorpate e si realizzerà un'unità residenziale e una pertinenza a cui si aggiungerà un garage doppio ricavato dall'altro edificio.

L’Agenzia spiega che, non essendo ravvisabili parti comuni a più unità immobiliari, l'Istante non potrà fruire della detrazione prevista per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (ecosismabonus). Ma relativamente alle pertinenze potrà ricorrere al sismabonus nel medesimo limite di spesa di 96.000 euro previsto per l'unità immobiliare principale, in quanto gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 31 agosto 2020 - Ecobonus e sismabonus su parti comuni. I passi per l'agevolazione - Pichirallo

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