Economia sociale. Modifiche alle regole per i finanziamenti
Pubblicato il 14 settembre 2021
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Nell’ambito degli aiuti alle imprese che svolgono attività rientranti nell’economia sociale, il decreto 19 luglio 2021 apporta modifiche al precedente atto del 14 febbraio 2017 al fine di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni.
Tale decreto del 2017 ha regolato le modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.
Si definisce economia sociale l’insieme delle attività senza scopo di lucro e di utilità sociale realizzate dalle organizzazioni del terzo settore il cui scopo ultimo non è la distribuzione del profitto tra i soci quanto invece il reinvestimento nella produzione di beni o servizi che soddisfino l’interesse generale, della società.
Modifiche alla precedente disciplina
Dunque, il decreto 19 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre, regola diversamente:
- l’ambito della domanda di agevolazione, che può essere finalizzata alla creazione o allo sviluppo di un'impresa operante nell'ambito dell'economia sociale a cui si aggiunge il settore culturale e creativo;
- l’entità delle spese ammissibili che viene portato dalla soglia minima di 200.000 euro a 100.000 euro.
Variazioni toccano anche il finanziamento bancario che deve essere associato a quello agevolato ad un a tasso di mercato di pari durata. I due finanziamenti sono regolati in modo unitario da un unico contratto di Finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili non più pari all'80 per cento bensì fino all’80%.
Si ricorda che nell'ambito del contratto di Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario è pari al 30 per cento; il tasso del Finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5 per cento annuo.
Passo poi sotto l’ala del Ministero dello Sviluppo Economico la valutazione dell'impatto socio-ambientale o culturale e creativo del programma di investimento.
Eliminata, nella fase di inoltro della domanda di agevolazione, l’allegazione di un documento tecnico riguardante la validità del programma di investimento in termini di impatti socio-ambientali dello stesso.
Scompare anche il parere del Comitato tecnico di valutazione congiunta in ordine all'ammissibilità di ciascuna iniziativa, sotto il profilo degli impatti positivi attesi dalla realizzazione del programma interessato.
Ora è il Ministero e non più la banca finanziatrice ad operare la valutazione dell'impatto socio-ambientale; la verifica riguarderà per ciascun programma di investimento la sussistenza di ricadute positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d'impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l'eco-design, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
d) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all'interno di una comunità o di un territorio.
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