Ecobonus e sismabonus, dalle Entrate le regole per lo sconto in fattura

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Ecobonus e sismabonus, dalle Entrate le regole per lo sconto in fattura

Con il provvedimento del 31 luglio 2019, l’Agenzia regola le modalità per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni ecobonus e sismabonus, d’intesa con il fornitore, di comunicare al Fisco l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione.

È stato l’articolo 10 del Dl n. 34 del 2019 a prevedere, infatti, alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Nello specifico, tale norma prevede che il fornitore possa anticipare uno sconto sul prezzo dell’intervento per un ammontare pari alla detrazione spettante ai contribuenti.

Il comma 3 dello stesso articolo rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia il compito di definire le modalità attuative delle suddette disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Pertanto con il provvedimento del 31 luglio 2019, l’Amministrazione finanziaria definisce:

  • modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione;

  • modalità e termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24 oppure cedere il credito medesimo a soggetti terzi.

Ecobonus e sismabonus, esercizio dell’opzione

In particolare, il provvedimento agenziale prevede che, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, oppure presentando agli uffici delle Entrate l’apposito modello approvato con lo stesso provvedimento.

Tale opzione dovrà essere comunicata dall'avente diritto all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

Nella comunicazione si dovranno inserire, a pena d'inammissibilità della richiesta, alcune informazioni, quali: la tipologia di intervento effettuato, l'importo complessivo della spesa sostenuta, i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento nonché la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto in fattura.

L'ammontare del contributo e dello sconto, invece, sarà pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione dell’opzione è effettuata all’Agenzia sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni da parte dell’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ecobonus e sismabonus, recupero dello sconto da parte del fornitore

Stabilisce il provvedimento del 31 luglio che il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

Prima di tali utilizzi il fornitore deve, però, confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto praticato in fattura.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 17 luglio 2019 - Ecobonus e sismabonus. Cessione del credito con limiti – G. Lupoi

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