Ecobonus, compensabile il credito ceduto con codice tributo istituito ieri

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Ecobonus, compensabile il credito ceduto con codice tributo istituito ieri

Con i commi 2-ter e 2-sexies, articolo 14, del Decreto legge n. 63/2013 - come convertito in Legge n. 90/2013 e modificato dall'articolo 1, coma 3, lettera a), nn. 5 e 9 della Legge n. 205/2017 – è stata estesa ai lavori effettuati sulle singole unità immobiliari la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, c.d. “Ecobonus”.

Ecobonus. Codice tributo “6890” per compensare il credito d'imposta ceduto

La Risoluzione n. 74/E/2019, del 5 agosto, istituisce il codice tributo6890” - denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni” - che consente la compensazione, tramite modello di versamento F24, del credito d'imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per tali interventi.

Il codice è il medesimo utilizzabile per l'ecobonus sulle parti comuni

E' da ieri possibile, per il soggetto passivo d'imposta, visualizzare nel proprio cassetto fiscale e compensare in F24, con il predetto codice tributo, il credito d’imposta al 50% o al 65% acquisito da terzi e generato da interventi sul risparmio energetico «qualificato», appunto su singole unità immobiliari. La risoluzione 74/E/2019 ha, di fatto, confermato lo stesso codice tributo utilizzabile per l’ ”ecobonus” sulle parti comuni di cui alla precedente risoluzione n. 58/E/2018.

Ecobonus. Indicazioni del Fisco per capienti ed incapienti

Il provvedimento attuativo è del 18 aprile 2019, prot. 100372, nel quale “capienti” ed “incapienti” (soggetti, questi ultimi, non tenuti cioè a corrispondere l’Irpef per disporre di un reddito troppo basso secondo i limiti fissati dalla norma - articolo 14 del Dl 63/2013, nella versione riscritta dalla “manovrina”) rinvengono le indicazioni degli adempimenti da effettuare.

Cessione del credito. Comunicazione alle Entrate. Le date.

La comunicazione della cessione del credito dovrà essere effettuata all'Amministrazione finanziaria entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Invece, per le cessioni delle spese che il contribuente ha sostenuto nell'anno 2018, la presentazione doveva essere effettuata entro il 12 luglio 2019.

Ecobonus. Piattaforma Cessione Crediti 

Infine, il credito d'imposta ceduto, relativo alle spese sostenute dal 2019 in poi, sarà visibile nel c.d. “cassetto fiscale” del cessionario dal 20 marzo dell'anno seguente; per le spese sostenute nel 2018, esso è visibile, come detto, da ieri.

Il documento agenziale n. 74/2019 rammenta che come il cessionario, anche il cedente può visionare, nella propria area riservata, l'operazione di cessione e l'intera informazione circa l'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario.

Nella piattaforma “Cessione Crediti” sono presenti il “cassetto fiscale del cessionario”, l'area riservata al cedente e tre sottoaree: comunicazione; attestazioni (ove visualizzare e stampare la comunicazione); annullamento (per annullare la comunicazione entro i termini previsti per l'invio).

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 1° agosto 2019 - Ecobonus e sismabonus, dalle Entrate le regole per lo sconto in fattura – Moscioni

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