Eco e sismabonus: cessione del credito solo per parti comuni

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Eco e sismabonus: cessione del credito solo per parti comuni

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 137 del 22 maggio 2020, fornisce alcune precisazioni in tema di detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, oltre che alla relativa cessione del credito.

Riguardo al primo quesito, l’Agenzia - richiamando quanto già precisato nella circolare n. 13/E/2019 - conferma che qualora l'intervento di recupero del patrimonio edilizio avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione", salvo che non dipenda dall'adeguamento della normativa antisismica.

Pertanto, per i lavori di riqualificazione energetica, abbinati a quelli di riduzione del rischio sismico di edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3, è possibile optare per una detrazione dall’80% all’85%, in base al passaggio di classe di rischio sismico conseguibile.

Tale detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

In risposta al quesito se l’ecobonus ed il sismabonus rientrino tra i casi in cui è ammessa la cessione del credito, la n. 137/2020 ricorda che al posto della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

La possibilità di cedere il credito d'imposta derivante dall'esecuzione degli interventi in esame spetta, però, solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici.

Tale cessione vale per l'intero credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi di sisma ed ecobonus, ma al riguardo l’Agenzia precisa che “la detrazione in questione (sisma+ecobonus), in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce".

Ne deriva che, con riferimento agli interventi ecobonus, gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche ed essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 11 maggio 2020 - Ecobonus, sismabonus. Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d’imposta – A. Lupoi

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