Eccezione di prescrizione: non equivale a riconoscimento del debito

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Eccezione di prescrizione: non equivale a riconoscimento del debito

La Cassazione ha confermato la statuizione con cui un Tribunale aveva respinto la domanda avanzata da un legale ai fini del pagamento dei compensi dovutigli da una cliente, in relazione alle attività espletate nell’ambito di un giudizio civile.

L’organo giudicante nel merito aveva fondato la sua decisione sulla prescrizione presuntiva eccepita dalla convenuta.

Secondo il ricorrente avvocato, per contro, il Tribunale avrebbe dovuto trarre argomenti validi per respingere l'eccezione, dal fatto che la sua assistita non aveva ammesso di non avere estinto l'obbligazione. Il principio di non contestazione, a suo dire, doveva prevalere sulla presunzione di avvenuto pagamento.

Conclusioni, queste, non condivise dalla Suprema corte, la quale, con ordinanza n. 15303 del 5 giugno 2019, ha respinto il ricorso del legale e confermato la decisione di merito.

Eccezione di prescrizione e presunzione presuntiva

Nella pronuncia, gli Ermellini hanno illustrato alcuni chiarimenti in tema di prescrizione presuntiva e di eccezione di prescrizione.

Hanno, in primo luogo, spiegato che la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo (come, per contro, la prescrizione ordinaria), ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.

Di conseguenza, l’eccezione di prescrizione, ai sensi dell’articolo 2959 del Codice civile, deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze tutte incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione.

L’articolo indicato letteralmente prevede “L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”.

L'eccezione di prescrizione, in ogni caso, non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto di cui alla norma citata, deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito.

Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che il tribunale si fosse attenuto ai principi evidenziati, avendo accertato:

  • da un lato, che la convenuta aveva formulato l'eccezione di prescrizione senza entrare nel merito;
  • dall’altro, che di per sé l'eccezione di prescrizione non determinava l'ammissione del fatto costitutivo del debito e quindi non equivaleva a riconoscimento del debito.
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