E' responsabile l'avvocato rinunciatario che non trasmette gli atti al nuovo legale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 15 ottobre 2009
Condividi l'articolo:
La Seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 21589 del 12 ottobre 2009, ha riconosciuto responsabile, nei confronti del cliente, un avvocato che, anche se aveva rinunciato al mandato ritenendo di non avere possibilità di successo in appello, non aveva comunicato al nuovo difensore di aver ricevuto notifica della sentenza di primo grado determinando la conseguente dichiarazione di tardività dell'appello presentato dal secondo avvocato.
Secondo i giudici di Cassazione, in particolare, “nel caso in cui la parte abbia nominato un altro difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale la stessa parte aveva eletto il proprio domicilio, quest'ultimo è tenuto a comunicare al nuovo difensore gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto, rientrando l'obbligo di informazione nel più generale dovere di diligenza professionale cui l'avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato”. A carico del difensore domiciliatario, continua la Corte, rimangono gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione anche qualora, nel frattempo, la parte abbia nominato un nuovo difensore.
Ora l'avvocato dovrà risarcire gli ingenti danni subiti dall'ex cliente.
Secondo i giudici di Cassazione, in particolare, “nel caso in cui la parte abbia nominato un altro difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale la stessa parte aveva eletto il proprio domicilio, quest'ultimo è tenuto a comunicare al nuovo difensore gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto, rientrando l'obbligo di informazione nel più generale dovere di diligenza professionale cui l'avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato”. A carico del difensore domiciliatario, continua la Corte, rimangono gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione anche qualora, nel frattempo, la parte abbia nominato un nuovo difensore.
Ora l'avvocato dovrà risarcire gli ingenti danni subiti dall'ex cliente.
- ItaliaOggi, p. 13 – Il legale che difetta in trasparenza deve risarcire il proprio cliente - Alberici
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: