E’ pornografia minorile anche se si utilizza Facebook
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 21 aprile 2015
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Con sentenza n. 16340 depositata il 20 aprile 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha parzialmente accolto – limitatamente al trattamento sanzionatorio – il ricorso presentato da un imputato, condannato per i reati di violenza sessuale e pedopornografia minorile ai danni di una minore.
Lamentava in particolare il ricorrente, l’erronea qualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui all’art. 600ter comma 1 c.p. piuttosto che in quella meno grave di cui all’art. 600ter comma 4, non sussistendo nell’imputato alcun intento diffusivo ad una cerchia indeterminata di pedofili e non essendosi egli avvalso di alcuna organizzazione, nemmeno embrionale.
Sul punto la Cassazione, respingendo detta censura e confermato quanto dedotto in secondo grado, ha sottolineato come la condotta dell’imputato – consistente nell’aver immesso foto pornografiche relative ad una minore sulla bacheca di un profilo facebook – abbia effettivamente integrato la fattispecie contestata.
Invero, il mercato della pedofilia che la norma incriminatrice è volta a combattere, può realizzarsi anche attraverso social network come quello impiegato dall’imputato.
Che poi quest’ultimo non avesse intenzione di condividere il materiale con il mondo dei pedofili, bensì esclusivamente di soddisfare i propri istinti sessuali – a detta della Corte – non assume alcun rilievo.
L’immissione di materiale pornografico in uno strumento tanto diffuso quale facebook - organizzazione tutt’altro che rudimentale che non riesce ad arginare qualsiasi tipo di circolazione – integra infatti, quantomeno il dolo eventuale in ordine alla consapevole volontà di diffondere il materiale in questione
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 44 - Pedopornografia punita su Facebook
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