E' illegittima la progettazione del geometra in materia riservata alla competenza degli ingegneri

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La Corte di cassazione, con sentenza n, 6402 del 21 marzo 2011, ha respinto il ricorso presentato da un geometra avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Ancona aveva dichiarato nullo il decreto ingiuntivo dallo stesso richiesto per ottenere il pagamento di alcune prestazioni professionali.

In particolare, nella sentenza impugnata i giudici di appello avevano evidenziato che, per le prestazioni di cui il geometra reclamava il pagamento del compenso, doveva essere esclusa la competenza dello stesso in considerazione dell'impiego di cemento armato. Secondo la Corte marchigiana, infatti, lo stesso aveva invaso il campo di competenza professionale dell'ingegnere o dell'architetto firmando un progetto che prevedeva dei calcoli per strutture in cemento armato, calcoli, per contro, riservati alle professioni suddette.

Ed i giudici di Cassazione hanno confermato detta impostazione, statuendo che il geometra, nella specie, non aveva diritto al compenso. La prestazione eseguita dal professionista a ciò non abititato, dando luogo a nullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio, privava, infatti, il contratto di qualsiasi effetto.

La competenza dei geometri - continua la Corte - “è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture di cemento armato”. Ne consegue l'illegittimità della progettazione e della direzione di opera da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti; inoltre – conclude la Corte - “a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia stato controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perchè è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità”.
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