E' il giudice ordinario a decidere sui diritti soggettivi del migrante

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Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 15115 del 17 giugno 2013 - il provvedimento del questore diretto al respingimento dello straniero alla frontiera “incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo”.

Ne consegue che il giudizio relativo alla legittimità di questo provvedimento sia di competenza del giudice ordinario e non del Tar.

In tali ipotesi – precisano gli Ermellini – trova infatti applicazione il criterio generale secondo cui “la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi spetta al giudice ordinario, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell'amministrazione”.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Sui diritti non decide il Tar - Galimberti

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