E-fattura clienti stranieri, codice fiscale non obbligatorio

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E-fattura clienti stranieri, codice fiscale non obbligatorio

In data 12 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato una serie di FAQ in tema di fatturazione elettronica, pubblicate il 19 luglio 2019 e inserite all’interno dell’apposita sezione del sito web istituzionale.

Si tratta delle risposte alle domande più frequenti dalla n. 62 alla n. 148.

In particolare, ha destato interesse l’aggiornamento della FAQ n. 63, con la quale viene chiarito, di nuovo, come predisporre una fattura elettronica, tramite il portale “Fatture e corrispettivi”, nei confronti di clienti finali stranieri senza codice fiscale italiano.

Fattura elettronica, consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano

Nella domanda si chiede specificatamente come predisporre una e-fattura nei confronti di un cliente finale straniero privo di identificativo fiscale in Italia, tramite la procedura disponibile sul portale ”Fatture e corrispettivi” e il software stand alone, dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA.

La precisazione resa dall’Agenzia è che la compilazione del campo "codice fiscale" non è obbligatoria nel caso di acquirente consumatore finale non residente e non stabilito in Italia.

E’, infatti, precisato che l’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica, evitando così di trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro.

La fattura elettronica dovrà contenere i seguenti dati:

  • nel campo Codice destinatario il valore convenzionale a sette «X»;

  • nella sezione 1.4.1.1 «IdFiscaleIva» del blocco 1.4 «Cessionario/Committente», devono essere invece indicati, rispettivamente:

    • nel campo 1.4.1.1.1 «IdPaese» il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard Iso 3166-1 alpha-2 code);
    • nel campo 1.4.1.1.2 «IdCodice» un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui lo Sdi non effettua controlli di validità).

Specifica l’Agenzia, al riguardo, che se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, va compilato anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.

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