E' di esclusiva competenza statale la normativa sulla stipula degli appalti pubblici
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 19 febbraio 2011
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Il legislatore regionale non può creare norme in materie di competenza esclusiva statale; è quindi illegittima la legge della Lombardia n. 7/2010 nella parte in cui permette di sostituire il collaudo con l'attestato di regolare esecuzione per appalti "sotto soglia".
La pronuncia di illegittimità costituzionale della norma regionale lombarda arriva dalla sentenza della Consulta n. 53 del 18 febbraio scorso, dove è stata trattata la materia degli appalti pubblici sotto soglia in cui si prevede che “le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico” nonché i “servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione“ rilasciato dal responsabile del procedimento.
I giudici costituzionali hanno osservato come negli appalti pubblici, la fase che si apre con la stipula del contratto e va a chiudersi con l’attuazione del rapporto negoziale rientra nell'ambito dell’ordinamento civile, in cui l’amministrazione statale si trova in una posizione paritaria con la controparte e quindi agisce nell’esercizio della propria autonomia negoziale. Quindi, per quanto attiene alla normativa sul collaudo, la regione deve applicare le disposizioni statali.
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