Locale ricavato nel sottosuolo dell’edificio condominiale, è comune?

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Locale ricavato nel sottosuolo dell’edificio condominiale, è comune?

Chi è il titolare del locale posto nel sottosuolo del fabbricato condominiale ricavato mediante scavo nell’area sottostante ad un appartamento? I chiarimenti della Suprema corte. 

Nel caso di controversia insorta circa la titolarità di un locale posto nel sottosuolo, attuato con svuotamento di volume ed asportazione di terreno, occorre accertare, gradatamente:

  • se la proprietà di tale locale, preesistente al frazionamento, sia attribuita dal titolo costitutivo del condominio, ovvero,
  • se sia altrimenti da riconoscersi acquisita per usucapione, o, infine,
  • se esso, per la sua struttura, debba considerarsi non tra le parti comuni dell’edificio quanto piuttosto destinato ad uso esclusivo.

Proprietà comune se non contrastata dal titolo

Qualora, tuttavia, in occasione del primo atto di frazionamento della proprietà di un edificio, la proprietà comune del sottosuolo non è contrastata dal titolo, tale bene nasce di proprietà comune.

In detta ipotesi, la comunione del suolo non può più venire meno per effetto di un successivo negozio di alienazione compiuto dall’originario unico titolare dell’immobile, né il nuovo manufatto eventualmente realizzato mediante escavazione può farsi rientrare nella titolarità esclusiva del proprietario che l'ha posto in essere.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 33163 del 16 dicembre 2019.

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