DURF e patente a crediti: linee guida dei Consulenti del lavoro
Pubblicato il 06 novembre 2024
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Quando e come si applica la disciplina del DURF?
Rispondere a tale quesito è basilare ai fini del rilascio della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.
Lo evidenzia la Fondazione Studi Consulenti del lavoro che, nella circolare n. 6 del 5 novembre 2024, riepiloga i tratti salienti della disciplina di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/97 inserito dal decreto fiscale 2019.
Patente a crediti e DURF
Dal 1° ottobre 2024, le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri sono tenuti al possesso della patente a crediti.
Scaduto il periodo transitorio durante il quale è stato possibile operare in virtù della trasmissione via PEC di un’autocertificazione/autodichiarazione dei requisiti, dal 1° novembre 2024 i soggetti obbligati devono aver fatto richiesta di rilascio della patente e essere muniti di apposita ricevuta rilasciata dalla piattaforma telematica dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
I requisiti di cui si chiede il possesso sono sostanzialmente sei.
Come ha avuto modo di evidenziare l’Ispettorato nazionale del lavoro (circolare n. 4 del 23 settembre 2024), non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Per alcuni di essi infatti il legislatore (articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) ha specificato che l’obbligatorietà scatta solo “nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Uno di questi requisiti è per l'appunto il possesso della certificazione di regolarità fiscale, DURF, richiesto ai fini del rilascio della patente a crediti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/97, cd. decreto fiscale 2019.
Cosa è il DURF
Il DURF o certificato di regolarità fiscale non è un documento obbligatorio, ma rappresenta una semplificazione per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici impegnate in appalti/subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive).
In buona sostanza, le predette imprese possono ovviare all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e l'elenco dei lavoratori impiegati, allegando alla comunicazione il DURF fornito, su richiesta, dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 54730 del 6 febbraio 2020).
Il certificato ha una durata di 4 mesi dalla data del rilascio, superati i quali le imprese devono acquisire un nuovo certificato.
A chi si applica l’art. 17-bis del decreto fiscale 2019
Come ricorda la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro con la circolare n. 6 del 5 novembre 2024, la disciplina di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/97 si applica a:
- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR o imprese agricole;
- persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni;
- curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato.
NOTA BENE: Tali soggetti devono essere residenti ai fini delle imposte sui redditi nello Stato.
Quando si applica l’art. 17-bis del decreto fiscale 2019
La disciplina di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/97, fa presente la Fondazione richiamando sul punto la circolare delle Entrate n. 1/E del 2020, si applica alle seguenti condizioni:
- in presenza dell’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
- tale affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- tali contratti sono caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili in qualunque forma.
Rientrano nell’alveo della disciplina anche gli affidamenti misti di opere e servizi mentre vi sono esclusi i contratti d’opera di cui all’articolo 2222 c.c. stipulati con esercenti arti e professioni nonché i contratti di somministrazione di lavoro.
L’arco temporale di verifica della soglia dei 200.000 euro è l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
La prevalenza di utilizzo di manodopera (per la quale occorre fare riferimento al numeratore, alla retribuzione lorda, riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, e al denominatore al prezzo complessivo dell’opera o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti) si intende superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.
Requisiti per il rilascio del DURF
L’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/97 prevede i seguenti obblighi.
Per il committente
Obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
Per l’impresa appaltatrice o affidataria e per le imprese subappaltatrici
Obbligo di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
- i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
- un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
Cause di esonero e DURF (comma 5 dell'articolo 17-bis)
Il comma 5 esclude l'applicazione dell'intero articolo 17-bis qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:
- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza
Come chiedere il DURF
Il DURF va richiesto all'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta, personalmente o tramite soggetto delegato.
La presentazione può avvenire online o con consegna diretta o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.
I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.
Schemi e tabelle
Nella circolare n. 6 del 2024 si riportano da ultimo alcune utili sintesi tabellari che aiutano a individuare i requisiti di applicazione della disciplina di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997, utili a comprendere se si è tenuti o no al possesso del DURF nell’ambito del rilascio della patente a crediti.
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