Patente a crediti: cosa cambia dal 1° novembre 2024
Pubblicato il 31 ottobre 2024
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A partire dal 1° novembre 2024 sarà possibile consultare online le informazioni contenute nella patente a crediti, come previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 e si potrà operare in cantiere solo munendosi della ricevuta di richiesta della patente a crediti scaricata dal portale dell'Ispettorato nazione del lavoro.
Patente a crediti: informazioni disponibili dal 1° novembre 2024
Per ciascuna patente a crediti il portale rende disponibili le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui derivi la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Accesso e utilizzo dei dati
I dati della patente saranno accessibili ai titolari della stessa e ai loro delegati, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la sicurezza durante le fasi di progettazione ed esecuzione nonché ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili.
Tempistiche e requisiti
Il possesso dei requisiti indicati nella patente assume rilevanza nel momento della richiesta effettuata tramite il portale o alla data di sottoscrizione dell’autocertificazione laddove inviata durante il periodo transitorio di ottobre 2024.
NOTA BENE: I soggetti che hanno richiesto la patente sono tenuti ad informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) entro cinque giorni dal deposito della domanda.
Cosa cambia dal 1° novembre?
Fino al 31 ottobre 2024, in fase di prima applicazione della nuova misura, è consentito alle imprese soggette ai nuovi obblighi di accedere ai cantieri previa invio di un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva all'indirizzo PEC dedicato.
Dal 1° novembre 2024, invece, non sarà più possibile operare in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale online raggiungibile sul sito dell’INL.
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