Duplicati informatici e copie nel PCT: quando serve l'attestazione di conformità

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Duplicati informatici e copie nel PCT: quando serve l'attestazione di conformità

A partire da oggi, risulta completamente implementata (o quasi, alcuni tribunali risultano ancora avere problemi) la nuova funzione del portale del servizi telematici della giustizia, che consente di scaricare il duplicato informatico degli atti di parte e del giudice firmati digitalmente.

 

La funzione (annunciata già tempo fa sul portale) consente, in particolare, tre attività:

1. il download del duplicato informatico degli atti – in veste di file firmato con struttura CADES-BES per gli atti di parte, in veste di file firmato con struttura PADES-BES per i provvedimenti del giudice;

2. il download della copia informatica degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice, ossia il file non firmato, con l'aggiunta della coccarda ed eventualmente delle informazioni in blu (RG, cron., etc);

3. il download di un file di testo dell'impronta del duplicato, calcolata con algoritmo MD5.

Giuridicamente, occorre osservare le differenze rilevanti. Il Codice dell'Amministrazione Digitale definisce il "duplicato informatico" come "il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario". In sostanza, trattasi di un file esattamente identico all'originale depositato firmato digitalmente, tanto che il duplicato informatico dell'atto del difensore avrà la tipica estensione .p7m. logo-cspt-maiuscole

A norma del CAD, il valore del duplicato è diverso da quello della copia informatica: ai sensi dell'art. 23bis, comma 1, "i duplicati informatici hanno lo stesso valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71″.

Immediata conseguenza è il venire meno dell'onere per l'avvocato di doverne attestare la conformità all'originale, a differenza di quanto previsto per le copie informatiche ai sensi del combinato disposto dell'art. 23bis, comma 2, del CAD e dell'art. 16bis, comma 9bis, del DL 179/2012, secondo i procedimenti definiti dal DPCM 13.11.2014 recante le Regole Tecniche del documento informatico.

Tuttavia, pare opportuno fare delle precisazioni.

La possibilità offerta dal portale PST di calcolare l'impronta del duplicato rinviene la sua ratio nell'esigenza di controllo, da parte del destinatario del duplicato stesso, circa la provenienza di quest'ultimo dal fascicolo informatico: se il destinatario verifica che l'impronta indicata corrisponde, può avere la ragionevole certezza sulla genuinità del file.

Ciononostante, nessuna norma impone a colui che utilizzi il duplicato (ad es., per notificarlo o portarlo in conservatoria) di indicare la suddetta impronta, peraltro ricorrendo necessariamente all'algoritmo MD5: nulla toglie che possa usare un'altra applicazione per calcolare un'impronta con algoritmo SHA256 ed indicare quest'ultima, senza che il destinatario ne sappia alcunché. Il destinatario che voglia compiere un controllo, dunque, dovrà procedere per tentativi, finché non ottenga la corrispondenza invocata.

L'assenza di obbligo normativo induce chi scrive a ritenere opportuno, per dovere di colleganza e leale cooperazione, pertanto, indicare l'impronta e specificare a quale algoritmo di calcolo si è fatto ricorso: ad esempio, in occasione di una notifica, pare opportuno indicarlo all'interno della relata (di cui fornisco un esempio al termine di tale post e all'interno del precedente post sulle attestazioni di conformità nel PCT).

Sperando di aver fornito utili chiarimenti, ciò non esime dal sottolineare come la costruzione del sistema informativo (e non documentale) del processo telematico, nonché la generale sfiducia nei rapporti giuridici nel nostro Paese, siano causa di criticabili oneri, incombenti ed adempimenti per l'avvocatura, di cui appare a volte comprensibile la disistima per il processo telematico, dinanzi a simili complicazioni. Rimane, quindi, sempre auspicabile una seria riforma del sistema e della normativa processuali per coordinare le norme all'informatica, non per adeguare l'informatica a norme pensate per gli strumenti analogici.

ESEMPIO DI RELATA DI NOTIFICA DI DUPLICATO INFORMATICO

RELATA DI NOTIFICAZIONE

effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/94

Io sottoscritto Avv. Francesco Minazzi, CF ..., iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della [NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE], mediante messaggio inviato dalla PEC mittente [INSERIRE PEC MITTENTE] iscritta al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE),

NOTIFICO

l'allegato duplicato informatico dell'atto [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO], di cui per opportuna conoscenza si indica la seguente impronta informatica calcolata con algoritmo MD5 (oppure SHA256) [INSERIRE IMPRONTA CALCOLATA] a [NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DEL DESTINATARIO] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto da [INSERIRE L'ELENCO PUBBLICO DI ESTRAZIONE].

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE – RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO].

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