Due decreti per Extra Ue. Ingresso per lavoratori altamente qualificati e regolarizzazione per quelli “in nero”
Pubblicato il 02 agosto 2012
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Si tratta dei decreti legislativi nn. 108 e 109 del 2012. Uno introduce la possibilità per lavoratori altamente qualificati di entrare in Italia, al di fuori delle quote; l'altro prevede la presentazione di un'istanza per i datori di lavoro che utilizzano clandestini. Istituita anche una “Carta blu UE”, il nuovo permesso di soggiorno per lavoratori altamente qualificati che firmano un contratto di soggiorno per lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO N. 109/2012 (16 LUGLIO) - SANZIONI E PROVVEDIMENTI PER DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI. REGOLARIZZAZIONE
Entrata in vigore: 9 agosto 2012
Il provvedimento – in G.U. del 25 luglio, n. 172 – stabilisce inasprimenti per chi assume alle proprie dipendenze cittadini extra Ue non regolari, in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che sancisce il divieto di impiegare cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei Paesi Ue. A tale scopo, sono previste norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti a carico dei datori di lavoro contravventori.
Al fine di far emergere tali situazioni di irregolarità, si istituisce una sorta di regolarizzazione dei lavoratori occupati in violazione delle norme vigenti.
Essendo presente, nella normativa italiana, un T.U. sull'immigrazione (D.lgs. 286/98), che colpisce l’impiego di stranieri irregolari con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, si provvede a modificarne l'impianto normativo, adeguandolo alle nuove disposizioni.
In materia, il ministero dell'Interno ha offerto le proprie precisazioni con circolare n. 6410 del 27 luglio 2012.
Divieto di nulla osta
Non si accede al nulla osta all'ingresso del lavoratore straniero nei seguenti casi:
-> se il datore di lavoro nell'ultimo quinquennio, è stato condannato per reati di particolare gravità quali: - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; - reato di occupazione illegale di cittadini stranieri (articolo 22, comma 12, T.U. immigrazione); |
-> se, dopo essere stato rilasciato, il nulla osta viene revocato a causa di documenti presentati, contrassegnati da frode o falso o contraffazione; |
-> se lo straniero non si presenta presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di 8 giorni dall'ingresso, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. |
Regime sanzionatorio
L'impiego di cittadini stranieri con permesso di soggiorno irregolare viene sanzionato più aspramente.
Le pene (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) sono aumentate da un terzo alla metà se:
- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’articolo 603 bis del codice penale.
Inoltre, viene introdotta una sanzione amministrativa accessoria, che il giudice applica con la sentenza di condanna, corrispondente al costo medio del rimpatrio dello straniero impiegato irregolarmente (un decreto interministeriale dovrà fissare i criteri per la determinazione di tale costo).
Viene abrogata la sanzione a carico del datore di lavoro, da 500 a 2.500 euro, prevista in caso di omissione della comunicazione allo sportello unico per l’immigrazione della variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero. |
Spiega la nota n. 6410/2012 del Mininterno, che l'abrogazione è frutto dell'entrata in vigore del sistema della comunicazione obbligatoria, da inviare al competente Centro per l'impiego, che assorbe gli obblighi di comunicazione dal datore di lavoro nei confronti della competente Prefettura.
Persone giuridiche
Se sussistono circostanze di “particolare sfruttamento”, viene istituita, nell'ambito del D.Lgs. 231 del 2001, una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro, per le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all’impiego irregolare di cittadini stranieri.
Denuncia del lavoratore - Permesso di soggiorno temporaneo
Si incentiva il lavoratore irregolare, nei soli casi di particolare sfruttamento lavorativo, a denunciare la situazione.
Se denuncia e coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, su proposta o parere favorevole del giudice, può ottenere il rilascio, dalla questura, del permesso di soggiorno umanitario, della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente lo svolgimento di attività lavorativa; viene revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
Regolarizzazione dei lavoratori irregolari
Di particolare rilevanza si presenta la norma, transitoria, che permette di sanare i rapporti di lavoro irregolari. Chi possiede i requisiti richiesti, può denunciare l'esistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.
Il costo della regolarizzazione è di 1.000 euro per ciascun lavoratore, quale contributo forfettario; il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
Inoltre, sono dovute, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, somme, da parte del datore di lavoro, pari ad almeno sei mesi. Si precisa che è obbligatorio regolarizzare le somme dovute per l'intero periodo, in presenza di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.
Ammessi a beneficiarne sono i datori di lavoro: -> italiani -> cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea -> stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo. |
-> occupare alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuare ad occuparlo alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale -> presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011. L'attestazione di tale situazione dovrà essere dimostrata mediante documentazione proveniente da organismi pubblici. |
Esclusi dalla regolarizzazione sono i rapporti di lavoro a tempo determinato, tranne che quello domestico e di sostegno al bisogno familiare.
La dichiarazione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, secondo modalità che saranno stabilite con decreto interministeriale, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
La domanda di regolarizzazione richiede anche il pagamento degli oneri connessi al rilascio del permesso di soggiorno.
I limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’emersione del rapporto di lavoro saranno fissati da un successivo decreto interministeriale.
Lo sportello unico per l'immigrazione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti e i dovuti pareri delle autorità competenti, convoca le parti per la firma del contratto di soggiorno.
Si ricorda che il datore di lavoro è chiamato ad effettuare la comunicazione al Centro per l'impiego, con il modello Unificato-lav.
Dall'esito positivo del procedimento di emersione consegue l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati alle violazioni commesse, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
Ulteriore conseguenza della domanda di regolarizzazione è che, fino alla definizione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrative sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del lavoratore straniero.
Esclusioni
Non possono aderire alla regolarizzazione i datori di lavoro che sono stati condannati, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva:
- per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone destinate alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- per occupazione di stranieri senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto o non rinnovato nei termini, revocato o annullato.
Estromessi dalla procedura anche i datori di lavoro che, dopo aver aderito a precedenti procedure di emersione, non hanno provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.
La procedura di emersione non potrà essere avviata se riguarda un lavoratore straniero:
- espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di prevenzione del terrorismo;
- che risulta segnalato ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, compreso il patteggiamento, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
- che comunque è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
DECRETO LEGISLATIVO N. 108/2012 (28 giugno) - INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE INTENDANO SVOLGERE LAVORI ALTAMENTE QUALIFICATI
Entrata in vigore: 8 agosto 2012
Il provvedimento – in G.U. del 24 luglio, n. 171 – attua la direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari che intendono svolgere lavori altamente qualificati in uno dei Paesi membri, per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica.
Le novità sono state illustrate con circolare del ministero dell'Interno n. 6385 del 26 luglio 2012.
Aggiungendo l’art. 27-ter al D.Lgs. n. 286/1998, si prevede che i lavoratori altamente qualificati possano entrare in Italia beneficiando di un nuovo permesso di soggiorno "Carta Blu UE".
La “Carta blu” permette al lavoratore, al di fuori delle quote fissate dal “decreto flussi”, di soggiornare regolarmente per due anni, in caso di stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero per la durata pari a quella del rapporto di lavoro maggiorata di 3 mesi, in tutti gli altri casi.
Gli stranieri sono considerati altamente qualificati se possiedono:
-> un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011;
-> i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, con riferimento all'esercizio di professioni regolamentate.
Non possono beneficiare della normativa i soggiornanti in qualità di ricercatori, in qualità di lavoratori stagionali e in qualità di lavoratori distaccati.
Il soggetto ammesso a presentare la domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è il datore di lavoro. Il destinatario è lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo.
Il datore di lavoro dovrà dimostrare, al momento della domanda:
- la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore; |
- il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero; |
- l'importo dello stipendio annuale lordo che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, pari a 24.789 euro. |
La procedura prevede che lo sportello unico per l'immigrazione convochi il datore di lavoro e rilasci il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda; nello stesso termine, deve comunicare al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Il nulla osta al lavoro è rifiutato o, se rilasciato, è revocato:
- se i documenti richiesti sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti;
- se lo straniero non si presenta presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di 8 giorni dall'ingresso, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.
Ancora, il nulla osta al lavoro è negato se il datore di lavoro risulta condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compreso il patteggiamento, per:
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Il titolare di Carta blu UE, ne primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, potrà esercitare esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE.
I cambiamenti di datore di lavoro, nel corso dei primi due anni, sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.
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NORME E PRASSI:
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 108
- Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109
- Circolare ministero dell’Interno 26 luglio 2012, n. 6385
- Circolare ministero dell’Interno 27 luglio 2012, n. 6410
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