Droghe diverse, reato unico e continuazione

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Con la soppressione della distinzione tra “droghe pesanti e “droghe leggere” operata dalla Legge n. 49/2006 (cosiddetta Legge Fini-Giovanardi), la contestuale detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti integra un unico reato e non una pluralità di reati in continuazione tra loro.

Ne consegue che il giudice, in un contesto come quello descritto, non possa applicare aumenti di pena a titolo di continuazione.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 15483 del 7 aprile 2014.

Illegittimità costituzionale e aumento di pena

Si rammenta che la parificazione, ai fini sanzionatori, tra droghe pesanti e leggere contenuta nella citata Legge n. 49/2006 è stata tuttavia dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 23/2014 con conseguente ripristino della precedente normativa, la Legge Vassalli-Jervolino (consulta anche l'articolo di Punto&Lex: "Incostituzionalità della Legge Fini-Giovanardi. Da applicare, in ogni caso, la norma più favorevole al reo").

Allo stato, dunque, un'unica condotta di spaccio potrà prevedere l'aumento di pena per continuazione se riguarda più tipi di droga.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 44 - Spaccio di droghe diverse, pena più alta – Galimberti

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