Dovuto il rimborso se il viaggio è stato annullato per maltempo

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Con sentenza n. 14418 del 16 dicembre 2010 il tribunale di Milano ha riconosciuto, nel caso di vacanza pagata ma non goduta, sia il risarcimento per il danno economico che quello, non patrimoniale, per mancato godimento del periodo di riposo. Condannato quindi l'organizzatore del viaggio al rimborso della cifra versata dai clienti che aveva comprato un pacchetto last minute per Parigi, ma il cui volo prenotato era stato cancellato per una forte nevicata avvenuta nella giornata in Francia.

Il giudice ha accertato che, però, altri voli erano riusciti a partire per la capitale francese ma i clienti non erano stati avvisati della possibilità di fruirne. Ne discende quindi l'applicazione dell'articolo 92 del codice del consumo che dispone, a seguito dell'annullamento del pacchetto di viaggio, o la fornitura di un altro viaggio o il rimborso, anche se il mancato viaggio dipende dal vettore. In più è stato riconosciuto il danno a favore dei clienti per non aver potuto fruire del periodo di riposo che si erano prefissati.

Inoltre il tour operator, posto che si trattava di un last minute, avrebbe potuto controllare lo stato del meteo prima di procedere alla vendita del pacchetto turistico.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Danno da vacanza rovinata, risarcisce il tour operator - Ciccia

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