Doppia soglia per il vitto

Pubblicato il



Il Dl 112/08 ha previsto – a partire dal 2009 – la restrizione della deducibilità al 75% delle spese di vitto e alloggio sostenute sia dagli autonomi che dalle imprese. All’articolo 85, comma 28-quinques, si legge infatti che la soglia in questione si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Tuttavia, il limite del 75% si deve combinare con altri limiti di deducibilità così da non rendere sempre del tutto agevole il calcolo del costo da portare in detrazione. Per i professionisti valgono le norme dettate dall’articolo 54, comma 5, del Tuir che prevede che le spese relative a somministrazioni alberghiere e di alimenti e bevande sono deducibili al 75% e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nell’esercizio. Sul limite del 2% si sono espressi sia l’agenzia delle Entrate che Assonime. Per le Entrate (circolare 53/E/2008) il 2% rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione che compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti nell’esercizio. Secondo Assonime (circolare 55/2008), invece, restano dubbi su come operi la concorrenza tra i due limiti. Infatti, per le imprese applicare prima la percentuale sui compensi e poi il “taglio” del 25% non è equivalente al risultato in senso contrario. Proprio con riferimento al reddito d’impresa, il Dl 112/08 ha inserito all’articolo 109, comma 5, del Tuir un nuovo periodo che afferma che “fermo restando quanto già previsto nei periodi precedenti” le spese per vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75%. Anche in questo caso, dunque, il limite indicato assume carattere di regola generale e va coordinato con gli altri limiti previsti dalle altre norme, come nel caso delle spese di rappresentanza.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito