Doppio procedimento penale e tributario, ne bis in idem?

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Doppio procedimento penale e tributario, ne bis in idem?

Giudizio penale da rifare se manca, da parte del giudice territoriale, una corretta verifica dei presupposti per l'applicazione del ne bis in idem.

Oltre all'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, amministrativo e penale, occorre verificare anche la sussistenza di una stretta connessione temporale e sostanziale tra i due giudizi.

E' sulla base di tale motivazione che la Corte di cassazione, con sentenza n. 37312 del 13 settembre 2023, ha annullato, con rinvio, una sentenza della Corte d'appello confermativa della penale responsabilità del titolare di una ditta individuale per i reati tributari di occultamento e distruzione delle scritture contabili nonché di omessa dichiarazione.

L'imputato si era rivolto alla Suprema corte lamentando, tra i motivi, la violazione del divieto di ne bis in idem, per come interpretato dalla Corte Edu.

Il ricorrente, in particolare, censurava la valutazione con cui la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra il procedimento penale medesimo e il procedimento amministrativo che aveva riguardato gli stessi fatti.

Ne bis in idem, cosa dice la giurisprudenza

Gli Ermellini hanno giudicato fondato il predetto rilievo, dopo aver brevemente ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia e messo a fuoco i criteri rilevanti per l'accertamento del ne bis in idem.

La Corte Edu, in particolare, ha evidenziato che non viola il ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l'irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall'amministrazione tributaria con una sovrattassa, purché sussista tra i due procedimenti una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta".

Non è escluso, quindi, lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purché essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta, e purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili.

La connessione temporale - ha poi precisato la giurisprudenza di legittimità - deve essere riferita al momento di avvio dei procedimenti e di svolgimento degli stessi e non ai tempi di definizione, che possono anche non coincidere.

La Corte di appello, nella specie, aveva sbrigativamente risposto alle questioni giuridiche poste dal ricorrente, senza fare corretta applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e della giurisprudenza sovranazionale.

Era infatti mancata, da parte dei giudici territoriale, una corretta verifica dei presupposti per l'applicazione del ne bis in idem.

Segnatamente, dato per non discusso l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi giudizi, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, era assente una verifica sulla sussistenza di una stretta connessione temporale e sostanziale tra i medesimi.

Nella pronuncia, i giudici di Piazza Cavour hanno altresì richiamato quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 2245/2022.

Quando - si legge nella decisione - tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale per cui le sanzioni siano parte di un unico sistema, "non sussiste la violazione del ne bis in idem, a condizione che, in tal caso, sia comunque garantito un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata".

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