Dichiarazione infedele, sanzione penale commisurata alla tributaria già irrogata

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Dichiarazione infedele, sanzione penale commisurata alla tributaria già irrogata

In presenza di sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale applicata all'imputato poi condannato in sede penale per lo stesso fatto, il giudice deve commisurare la pena tenendo conto di quella già irrogata.

Così la Corte di cassazione con sentenza n. 2245 del 20 gennaio 2022, pronunciata nell'ambito di un procedimento penale attivato per dichiarazione infedele.

Nella decisione, gli Ermellini hanno formulato una serie di principi di diritto applicabili alle ipotesi in cui, come nel caso della presentazione di dichiarazione infedele, un unico fatto materiale violi due disposizioni tra loro diversamente sanzionate. 

Tra il reato di dichiarazione infedele e gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1, comma 2, e 5, comma 4, D.lgs. n. 471/1997 - ha in primo luogo precisato la Corte - non sussiste il rapporto di specialità.

Divieto di bis in idem: natura sanzione valutata secondo i criteri EDU

Ai fini del divieto di "bis in idem", la natura (sostanzialmente) penale della sanzione qualificata come amministrativa dall'ordinamento interno, deve essere valutata applicando i cosiddetti "Engel criteria" (ossia qualificazione giuridica interna, natura in sé dell'offesa, il grado e la severità della sanzione) elaborati dalla Corte EDU.

Il predetto divieto, così, non può dirsi violato nei casi di litispendenza, vale a dire laddove una medesima persona sia perseguita o sottoposta contemporaneamente a più procedimenti per il medesimo fatto storico e per l'applicazione di sanzioni formalmente o sostanzialmente penali, oppure quando tra i procedimenti vi sia una stretta connessione sostanziale e procedurale.

In questi casi, va garantito un meccanismo di compensazione che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, di modo da evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata.

Di conseguenza, in caso di sanzione (formalmente amministrativa ma) sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU, irrevocabilmente applicata all'imputato successivamente condannato in sede penale per il medesimo fatto storico, il giudice deve commisurare la pena tenendo conto di quella già irrogata.

A tal fine, l'organo giudicante dovrà utilizzare il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen., applicando, se del caso, le circostanze attenuanti generiche e valutando le condizioni economiche del reo.

Il sistema della compensazione, tuttavia, non si applica se la sanzione amministrativa è stata precedentemente pagata da persona diversa dal reo.

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