Dopo il fallimento del datore, riconoscimento del credito innanzi al giudice fallimentare

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Nel testo dell'ordinanza n. 2411 dello scorso 2 febbraio, la Cassazione ha precisato che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore che voglia vedersi riconoscere il proprio credito di lavoro col relativo grado di prelazione, deve proporre domanda, come insinuazione nello stato passivo del debitore, innanzi al giudice del fallimento.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Le Massime, p. 8 – Giudizi separati con il fallimento

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