Donazioni per bonifica ambientale. Come fruire del credito d’imposta

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Donazioni per bonifica ambientale. Come fruire del credito d’imposta

La legge n. 145/2018 ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici.

Le norme di attuazione sono state rese note con Dpcm 10 dicembre 2021, pubblicato nella GU n. 32 dell’8 febbraio 2022.

Altri interventi agevolati possono riguardare:

- la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico,

- la realizzazione o la ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate,

- il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Analizziamo quanto contenuto nel testo.

Donazioni per bonifica ambientale. Soggetti interessati

L’aiuto è destinato:

  • alle persone fisiche residenti in Italia;
  • agli enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio  di  attività commerciali;
  • ai soggetti titolari di reddito d'impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato) nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Interventi ammessi al credito d’imposta

Sono ammissibili al beneficio le erogazioni liberali in denaro ai fini di:

  • bonifica ambientale, ossia risanamento e riqualificazione di un'area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
  • rimozione dell'amianto dagli edifici, ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell'area;
  • prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;
  • realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
  • recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un'area non più adoperata.

Si riconosce l’agevolazione anche se le erogazioni liberali sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Entità del credito d’imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi suddetti e spetta:

- nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche ed enti non commerciali;

- nel limite del 10 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d'impresa.

Esso viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Modalità di esecuzione della donazione

Attenzione: il Dpcm sottolinea che si accede al beneficio solo se le erogazioni liberali vengono effettuate attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento:

 a) bonifico bancario;

 b) bollettino postale;

c) assegni bancari e circolari;

d) carte di credito, di debito e prepagate.

Credito d'imposta bonifica ambientale: come effettuare la richiesta

Dettata la procedura per accedere al credito d’imposta:

  • va individuato l'intervento da sostenere sul portale web del Ministero della Transizione Ecologica;
  • si contatta la pubblica amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per concordare l'importo e i termini della donazione;
  • occorre prenotare il contributo comunicando al MiTE l'ammontare dell'erogazione liberale e i termini di effettuazione concordati;
  • nei dieci giorni successivi alla prenotazione viene comunicato al soggetto l'ammissione al contributo, sotto forma di credito di imposta;
  • entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione va effettuato il versamento, a pena di decadenza (va indicata la causale “Bonus Ambiente”, seguita dalla denominazione dell'ente beneficiario e dall'oggetto della donazione).

Dopo che le amministrazioni hanno effettuato la verifica del buon fine del pagamento, al fine di fruire del bonus, il soggetto deve accedere al portale per scaricare l’apposita dichiarazione prodotta attestante la donazione.

Fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai due periodi di imposta successivi fino alla conclusione dell'utilizzo;
  • per i titolari di reddito d'impresa l’utilizzo è possibile solo in compensazione.
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