Donazioni indirette e donazioni informali: niente imposta senza registrazione
Pubblicato il 21 marzo 2024
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Va escluso che donazioni informali e donazioni indirette non risultanti da atti soggetti alla registrazione possano ritenersi sottoposte a tassazione.
A fronte, infatti, di atti non soggetti alla registrazione non si ha una fattispecie rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla donazioni.
Ciò a meno che:
- si faccia luogo alla registrazione volontaria della donazione indiretta non risultante da atti soggetti alla registrazione;
- la donazione indiretta non risultante da atti soggetti alla registrazione sia confessata dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento tributario.
Donazioni indirette: obbligo di registrazione e tassazione
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 nel fare il punto su donazioni indirette, donazioni informali ed eventuale sottoposizione a tassazione.
Posta la sopra definita linea di confine tra la donazione indiretta risultante o meno (anche per via di enunciazione) da atti soggetti alla registrazione, gli Ermellini si sono soffermati ad approfondire il punto se, per la donazione indiretta risultante da atti soggetti alla registrazione, sia configurabile o meno un obbligo di registrazione.
Secondo il Collegio di legittimità, la risposta deve essere negativa: laddove il Testo unico si occupa della tassazione delle liberalità indirette, sancisce la facoltà del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il potere dell’amministrazione di accertare le liberalità indirette, ma ciò solo al contestuale ricorrere di due presupposti:
- quando l’esistenza della liberalità (di valore superiore a un milione di euro) risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario;
- "quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire".
Atteso, quindi, che il potere dell'amministrazione finanziaria di accertare donazioni indirette sussiste solo a ricorrere dei predetti presupposti, sembra potersi concludere che non vi sia un generalizzato obbligo di sottoporre a tassazione tutte le donazioni indirette risultanti (anche per via di enunciazione) da atti soggetti alla registrazione.
Si pongono, infatti, solo le seguenti ipotesi di tassazione delle donazioni indirette se risultanti, beninteso, da atti soggetti alla registrazione:
- la tassazione delle donazioni dirette, quando per esse sia esplicata la facoltà di registrazioni volontaria;
- la tassazione delle donazioni indirette la cui esistenza risulti da dichiarazione rese dell’interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento dei tributi.
Conclusivamente - si legge nella decisione - si può desumere:
- quanto alle donazioni informali (o alle donazioni indirette non risultanti, anche in via di enunciazione, da atti soggetti alla registrazione), non ricorre il presupposto per la loro sottoposizione a tassazione;
- quanto alle donazioni indirette risultanti (anche in via di enunciazione), i contribuenti non sono messi al cospetto di un ineludibile obbligo di sottoporle a tassazione.
Liberalità indiretta emersa in sede di Voluntary discolure: sì alla tassazione
La vicenda esaminata dalla Suprema corte riguardava il trasferimento di somme e titoli avvenuto da un conto corrente estero intestato a uno zio ad altro conto corrente intestato alla nipote, avvenuto a titolo di liberalità.
La liberalità era emersa dall'istanza di volontary disclosure presentata dallo zio ed era stata assoggettata ad imposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Nella specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti, confermando l’applicabilità dell'imposta di donazione ai sensi dell'articolo 56 bis del Testo Unico imposta successioni.
Di seguito i principi di diritto enunciati all'esito del giudizio:
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