Donazione indiretta se la dazione è finalizzata unicamente all'acquisto
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 29 settembre 2014
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Si ha donazione indiretta quando la dazione della somma di denaro venga effettuata come mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene.
Deve sussistere, ossia, incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto.
Nel dettaglio, qualora un soggetto abbia erogato denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli, va distinta l'ipotesi della donazione diretta del denaro impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare - in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso - da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione.
In questa ipotesi, il collegamento tra l'elargizione del denaro del genitore e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 18541 del 2 settembre 2014.
- ItaliaOggi7 – Affari legali, p. VII – Immobile al figlio, gli eredi ko – Ciccia, Ubaldi
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