Domande di partecipazione alla gara. La stazione appaltante può escludere la consegna a mano

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Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione ad una gara d’appalto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 485 del 25 gennaio 2013, ha sottolineato l’inesistenza di alcun contrasto tra l’articolo 77 del Decreto legislativo n. 16/2006 e la normativa europea nella parte in cui il citato articolo 77, riconoscendo alla stazione appaltante facoltà di scelta in ordine alle modalità di trasmissione delle domande di partecipazione alla gara, le consente di escludere la consegna a mano.

Ed infatti – sottolinea il Collegio amministrativo - il paragrafo 6 dell’articolo 42 della direttiva 2004/18/CE nulla dispone in ordine alle possibili modalità con cui la domanda formulata per iscritto può essere presentata.

Conseguentemente, anche la decisione di quali, fra dette modalità di trasmissione, consentire e quali escludere “deve ritenersi rientrante nella discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, in sede di predisposizione del bando di gara, dal paragrafo 1 dello stesso art. 42, discrezionalità che incontra il solo limite del necessario rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione”.
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