Domanda in scadenza per l'APE sociale. Come presentarla

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Domanda in scadenza per l'APE sociale. Come presentarla

Tra pochi giorni scadrà il primo termine utile per l'invio all'INPS della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale.

Coloro che non riusciranno a presentare domanda entro il 31 marzo 2022 potranno farlo entro il 15 luglio 2022. Scaduti inutilmente i predetti termini, la domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022, ma la stessa potrà essere presa in considerazione dall’INPS esclusivamente ove residuino risorse finanziarie. Tali risorse ammontano a 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, incrementate di 144,1 milioni di euro dalla legge di Bilancio 2022 che, nel prorogare di un anno la misura, ha novellato la disciplina (articolo 1, commi 91-93 della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Vediamo in sintesi chi può beneficiare dell'APE sociale nel 2022 e come presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio che, si ricorda, è preliminare rispetto alla domanda di accesso alla indennità.

Prima però è importante fare una premessa. L'INPS, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa, ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE Sociale e fornito le prime istruzioni con il messaggio 20 gennaio 2022, n. 274.

APE sociale: di cosa si tratta

L'APE sociale è una indennità ponte a carico dello Stato e corrisposta dall’INPS a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Introdotta dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di Bilancio 2017, la misura è stata nel corso degli anni prorogata e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2022 dalla legge di Bilancio 2022.

Non è ancora certo quale sarà il suo futuro. Qualche anticipazione si potrebbe però ricavare dal DEF che il Governo si accinge a presentare alle Camere.

APE sociale: requisiti

Alla luce delle novità della legge di Bilancio 2022, l'APE sociale spetta, dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori (dipendenti pubblici e privati, autonomi e iscritti alla gestione separata) che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604), ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

2) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

3) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

4) siano lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una o più delle seguenti professioni gravose, di cui all’allegato 3 della legge di Bilancio 2022:

  • professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  • tecnici della salute;
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  • operatori della cura estetica;
  • professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  • artigiani, operai specializzati e agricoltori;
  • conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  • operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  • conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  • conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  • operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  • conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  • conduttori di mulini e impastatrici;
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  • operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  • portantini e professioni assimilate;
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Casi particolari

Per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).

Per le donne i requisiti contributivi sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

N.B. Secondo la Relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2022 (diversamente da quanto riportato nella scheda illustrativa INPS), le categorie professionali elencate nell'Allegato 3 si aggiungono all’elenco di cui all’allegato c) alla legge n. 232/2016, previsto dal testo del comma 179. Sul punto si attende la circolare illustrativa dell'INPS.

APE sociale: domanda

I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2022, dovessero trovarsi in una delle predette condizioni, in possesso del requisito anagrafico previsto (almeno 63 anni di età) e che non siano titolari di pensione diretta, possono presentare domanda esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali istituzionali, avvalendosi anche di un patronato.

Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale o in attesa dell’istruttoria, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare, con le stesse modalità, la domanda di accesso all’APE sociale.

APE sociale: indennità

L'indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio e viene corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata.

In caso di iscrizione ad un’unica gestione, l'indennità è pari:

  • all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, se inferiore a 1.500 euro;
  • a 1.500 euro, se la pensione è pari o maggiore di questo importo.

L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

In caso di contribuzione presso più gestioni, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione.

L'APE sociale è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata se i redditi non superano gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui.

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